IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 1o dicembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2022/2354 (1), che istituisce una misura di assistenza con un importo di riferimento finanziario pari a 20 000 000 EUR destinato a sostenere la prosecuzione dello schieramento delle unità delle forze di difesa ruandesi nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, in Mozambico, al fine di ampliare, proteggere e mantenere i vantaggi territoriali e tattici conseguiti finora. Ciò dovrebbe garantire la sicurezza e la protezione della popolazione civile nelle province settentrionali del Mozambico e facilitare il ritorno delle autorità di contrasto e di altre strutture statali responsabili che forniscano servizi a beneficio della popolazione.
(2)Tale importo di riferimento finanziario ha consentito all’Unione di contribuire a sostenere lo schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico per un periodo di dodici mesi.
(3)L’11 settembre 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dalla Repubblica del Ruanda affinché l’Unione continui ad assistere lo schieramento delle forze di difesa ruandesi in Mozambico.
(4)Per rispondere a tale richiesta, l’importo di riferimento finanziario dovrebbe essere aumentato di 20 000 000 EUR e la durata della misura di assistenza dovrebbe essere aumentata di sedici mesi.
(5)È opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2022/2354,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche della decisione (PESC) 2022/2354
La decisione (PESC) 2022/2354 è così modificata:
1)l’articolo 1, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza che agisce come ordinatore e l’entità di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione, conformemente all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), della decisione (PESC) 2021/509.»;
2)l’articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1.L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è pari a 40 000 000 EUR.»;
3)all’articolo 3, il paragrafo 2, lettera g), e il paragrafo 4 sono soppressi.
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
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