Decisione (UE) 2024/2911 del Consiglio del 5 novembre 2024 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI).

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo») è stato concluso a nome dell’Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio (1).

(2)A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve prendere decisioni e adottare raccomandazioni per l’applicazione delle disposizioni dell’accordo.

(3)Nel corso della sua 120a sessione, che si terrà nel novembre 2024, il Consiglio dei membri deve adottare una decisione volta a rivedere la norma commerciale relativa agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva, nonché una decisione volta a rivedere il metodo per determinare il contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare.

(4)Le decisioni da adottare durante la 120a sessione del Consiglio dei membri sono state oggetto di ampie discussioni da parte degli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell’olio d’oliva. Tali decisioni contribuiranno all’armonizzazione internazionale delle norme che si applicano agli oli d’oliva e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. L’Unione dovrebbe pertanto appoggiare l’adozione di tali decisioni.

(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni da adottare avranno effetti giuridici per l’Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all’olio d’oliva adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(6)Nel caso in cui, in occasione della 120a sessione del Consiglio dei membri, l’adozione delle decisioni sia rinviata perché determinati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione stabilita nell’allegato della presente decisione dovrebbe essere assunta a nome dell’Unione nell’ambito di un’eventuale procedura di adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, dell’accordo, a condizione che tale procedura sia avviata prima della prossima sessione ordinaria del Consiglio dei membri nel giugno 2025.

(7)Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono tuttavia essere approvati dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del COI senza un’ulteriore decisione del Consiglio, qualora risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva o al metodo per determinare il contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare.

(8)Al fine di salvaguardare gli interessi dell’Unione, i rappresentanti dell’Unione nel Consiglio dei membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a chiedere il rinvio dell’adozione delle decisioni a una sessione successiva del Consiglio dei membri, qualora la posizione da adottare a nome dell’Unione possa essere messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 120a sessione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 120a sessione del Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI), che si terrà nel novembre 2024, o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, da avviare prima della prossima sessione ordinaria di giugno 2025, riguardo alla decisione relativa alla revisione della norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva nonché alla decisione relativa alla revisione del metodo per determinare il contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare, figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono essere approvati dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del COI («Consiglio dei membri») senza un’ulteriore decisione del Consiglio, qualora risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale per gli oli d’oliva e gli oli di sansa di oliva, o al metodo per determinare il contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare.

Articolo 3

Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 120a sessione del Consiglio dei membri, i rappresentanti dell’Unione chiedono che l’adozione delle decisioni relative alla revisone della norma commerciale per gli oli d’oliva e gli oli di sansa d’oliva e il metodo per determinare il contenuto di cere ed esteri etilici degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base di tali nuove informazioni.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

VARGA M.

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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