IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b),
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1)Il quadro di riferimento per la cooperazione nell’ambito dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (2) («accordo del 2018») ha avuto esiti molto positivi.
(2)Il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2018/1541 del Consiglio (3), ha introdotto nuovi strumenti di coopeazione amministrativa nella legislazione dell’Unione.
(3)Occorre pertanto modificare l’accordo del 2018 per fornire agli Stati membri nuovi strumenti di cooperazione con la Norvegia.
(4)Il testo dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia che modifica l’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto («accordo»), che è il risultato dei negoziati, è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.
(5)In conformità della decisione (UE) 2024/767 del Consiglio (4), l’accordo è stato firmato il 2 ottobre 2024, con riserva della sua conclusione in data successiva.
(6)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).
(7)È opportuno approvare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato, a nome dell’Unione, l’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia che modifica l’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto («accordo») (6).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista all’articolo 2 dell’accordo (7).
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 5 novembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
VARGA M.
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