Decisione d’Esecuzione (UE) 2024/2901 della Commissione del 14 novembre 2024 che modifica la Decisione d’Esecuzione (UE) 2023/1602.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (1), in particolare l’articolo 224, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 163, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 allinea le norme stabilite in detto regolamento per i servizi finanziari connessi all’emissione, alla vendita, all’acquisto o al trasferimento di titoli o altri strumenti finanziari ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) utilizzati dalla Commissione nell’ambito delle sue operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti alle norme applicabili a tali servizi contenute nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale regolamento allinea quindi le modalità con cui la Commissione acquista i servizi necessari per prestare servizi essenziali per un’esecuzione autonoma ed efficace del bilancio dell’Unione alle modalità con cui le stesse attività sono intraprese dagli Stati membri e da altre istituzioni. Di conseguenza, le norme dell’Unione in materia di appalti, con l’eccezione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, non si applicano ai servizi finanziari acquistati dalla Commissione per lo svolgimento delle sue operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti.

(2)La funzione di capofila o capofila associato per operazioni sindacate rientra nell’ambito dei servizi finanziari di cui all’articolo 163, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e riguarda direttamente l’emissione di titoli di debito dell’Unione. L’articolo 13 della decisione di esecuzione (UE) 2023/1602 della Commissione (4) stabilisce la procedura per la selezione degli operatori principali che fungeranno da capofila o capofila associato per operazioni sindacate. L’articolo 13, paragrafo 1, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1602 stabilisce che tale selezione avviene mediante una procedura negoziata speciale conformemente alla normativa dell’Unione in materia di appalti. Detto articolo 13, paragrafo 1, dovrebbe essere abrogato per dare riscontro del fatto che ai servizi finanziari acquistati dalla Commissione per lo svolgimento delle sue operazioni di assunzione ed erogazione di prestiti non si applicano le norme in materia di appalti.

(3)La Commissione continuerà ad attuare procedure trasparenti e obiettive per la selezione dei sindacati sulla base dell’articolo 13, paragrafi da 2 a 5, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1602 e delle pertinenti condizioni generali pubblicate sul sito web della Commissione e accettate da ciascun operatore principale. Tali procedure saranno attuate sulla base dei manuali operativi che ne specificano dettagliatamente le modalità di svolgimento da parte dei servizi della Commissione responsabili della selezione delle banche sindacate. L’attuale procedura altamente strutturata definita in detta decisione e nel manuale interno sulle operazioni sindacate per la selezione dei sindacati (e capofila associati) continuerà quindi ad applicarsi al fine di garantire la trasparenza e la parità di trattamento nelle procedure di selezione dei sindacati. Tale selezione sarà organizzata d’ora in poi al di fuori del quadro legislativo in materia di appalti e non sarà necessario giustificare le decisioni con un riferimento preciso alla legislazione in materia di appalti.

(4)A norma dell’articolo 163, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme in materia di appalti stabilite in tale regolamento, con l’eccezione dei principi di trasparenza e di parità di trattamento, non si applicano ai servizi finanziari. Ne consegue che la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara non si applicherebbe alla selezione di capofila e capofila associato per un’operazione sindacata. Poiché gli operatori principali sono remunerati con fondi dell’Unione durante le operazioni sindacate, le norme comuni, comprese le disposizioni applicabili al sistema di individuazione precoce e di esclusione, continuerebbero ad applicarsi ai membri della rete di operatori principali.

(5)L’appartenenza alla rete di operatori principali costituisce un rapporto di fiducia in corso e continuativo tra l’UE e i membri della rete di operatori principali. Tale rapporto presuppone la continua ottemperanza ai criteri di ammissibilità per fungere da capofila o capofila associato, il che richiede il rispetto degli impegni e l’assunzione di ulteriori impegni da parte dei membri. Allo stesso tempo, i membri della rete di operatori principali sono soggetti autorizzati e sottoposti a vigilanza e a controlli significativi da parte delle autorità competenti a livello di Stati membri e di Unione a norma della legislazione UE e nazionale.

(6)Gli operatori principali dovrebbero notificare immediatamente alla Commissione qualunque variazione sostanziale di status per quanto concerne la loro idoneità o i documenti presentati in sede di domanda di partecipazione alla rete di operatori principali o di successivo aggiornamento della documentazione. Gli operatori principali dovrebbero inoltre essere tenuti a notificare alla Commissione i casi che potrebbero dar luogo a una situazione di esclusione. Oltre a tali obblighi di notifica immediata, il precedente sistema basato sulla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando imponeva agli operatori principali di ripresentare ogni anno parte dei documenti della domanda. Il mantenimento di tale pratica in aggiunta all’obbligo di notifica immediata apporterebbe un beneficio limitato e rappresenterebbe un obbligo di documentazione considerevole. Per garantire la solidità e l’affidabilità della rete di operatori principali, gli operatori principali dovrebbero essere invitati a confermare almeno una volta all’anno che i documenti presentati in sede di domanda di adesione, o i relativi aggiornamenti successivi, restano rilevanti, così come a rinnovare la documentazione presentata almeno ogni 3 anni anche qualora non vi siano state modifiche sostanziali.

(7)Qualora un operatore principale si trovasse in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 138 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, tale caso dovrebbe essere valutato in linea con le norme ivi stabilite. È opportuno allo stesso tempo riconoscere, ai fini della valutazione di una situazione di esclusione effettiva o potenziale, che il rapporto in corso e continuativo e l’insieme dei diritti e degli impegni inerenti allo status di operatore principale, nonché lo stretto legame tra tale status e la capacità di emissione di debito dell’Unione costituiscono una situazione assimilabile a quella in cui esiste un impegno giuridico ininterrotto tra l’Unione e un beneficiario. In tale situazione, l’impegno giuridico continua ad essere eseguito fino a che non si estingue. Analogamente, è opportuno consentire che l’idoneità di un operatore principale a fungere da capofila o capofila associato perduri anche se si verifica una situazione di esclusione effettiva o potenziale.

(8)Considerando che l’attuale sistema di sospensione degli operatori principali, stabilito dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1602, non si è dimostrato efficace nella pratica, è opportuno modificarlo e renderlo idoneo allo scopo perseguito. Poiché gli operatori principali devono adempiere stabilmente i loro obblighi in qualità di membri della rete di operatori principali per rimanere idonei a fungere da capofila o capofila associato su base continuativa nelle transazioni sindacate, la sospensione di un operatore principale dalla rete avrebbe lo stesso effetto della cessazione della loro appartenenza alla rete. Per questo motivo sarebbe opportuno separare il processo di sospensione e riservarlo a casi in cui potrebbe sussistere una minaccia grave e sensibile al fattore temporale per gli interessi finanziari dell’Unione, non prevenibile mediante la valutazione e l’esclusione di un operatore principale. Gli operatori principali interessati dovrebbero avere la possibilità di esprimere le proprie osservazioni e obiezioni. In casi eccezionali, ciò potrebbe avvenire successivamente alla sospensione, che potrebbe poi essere revocata sulla base delle informazioni fornite.

(9)Nel caso di una sospensione o di una decisione di cessazione dell’appartenenza alla rete nei confronti di un soggetto che funge da operatore principale, la Commissione dovrebbe valutare l’effetto che la sospensione o la cessazione dell’appartenenza avrebbe sulla continuità dell’attività della rete di operatori principali e la proporzionalità di tale sospensione o cessazione dell’appartenenza alla rete.

(10)È pertanto opportuno modificare la decisione di esecuzione (UE) 2023/1602.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

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