Regolamento (UE) 2024/2903 del Consiglio del 18 novembre 2024 che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2025 e che modifica il Regolamento (UE) 2024/257.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Consiglio è tenuto ad adottare le misure relative alla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all’articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro, per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(2)A norma dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013 i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto delle implicazioni biologiche e socioeconomiche e garantendo nel contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché alla luce delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi.

(3)Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, il piano mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP enunciati all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013. Il piano è inteso in particolare a garantire che lo sfruttamento di risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY). Il piano mira inoltre a garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e siano gestite in modo coerente con l’obiettivo di conseguire vantaggi economici, sociali e occupazionali e contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare. Tali obiettivi, ulteriormente specificati all’articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprendono la creazione delle condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi, contribuendo nel contempo a offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici.

(4)Il 31 maggio 2024 il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato il suo parere annuale sugli stock del Mar Baltico per il 2025. Secondo il CIEM, la stragrande maggioranza delle attività di pesca nel Mar Baltico presenta almeno un certo grado di mescolanza tra gli stock. Tale mescolanza riguarda sia gli stock gestiti da un TAC sia quelli non gestiti da un TAC. Il grado di mescolanza più importante si verifica tra specie pelagiche e specie demersali.

(5)Per il 2025 il CIEM raccomanda di non effettuare catture di aringa del Baltico occidentale, di merluzzo bianco del Baltico orientale e di salmone delle sottodivisioni CIEM da 22 a 31. Il CIEM raccomanda inoltre livelli di cattura bassi per il merluzzo bianco del Baltico occidentale per il 2025. Pertanto, se i TAC relativi a tali stock fossero fissati ai livelli raccomandati dal CIEM, l’obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (choke species). Il merluzzo bianco è oggetto di catture accessorie in tutte le attività di pesca, l’aringa del Baltico occidentale è oggetto di catture accessorie nella pesca mirata dello spratto e il salmone può essere oggetto di catture accessorie in molte attività di pesca. Una situazione di contingente limitante interesserebbe in particolare i pescherecci che pescano pesce piatto e spratto, in quanto li potrebbe costringere a cessare le operazioni di pesca nel 2025 e potrebbe portare a una chiusura prematura di tali attività di pesca. Sulla base dei dati dell’Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, il valore di prima vendita delle catture di passera di mare e spratto consentite entro i limiti dei TAC e previste nella rispettiva zona pertinente è stimato rispettivamente a 19 900 000 EUR e 400 000 EUR. Molte attività di pesca, in particolare la piccola pesca costiera, per specie non gestite da un TAC dovrebbero anch’esse cessare le operazioni di pesca nel 2025. Per raggiungere un equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti determinarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un’attività di pesca multispecifica rispettando l’MSY, è opportuno mantenere i TAC esclusivamente per le catture accessorie inevitabili di aringa del Baltico occidentale, merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e salmone del bacino principale.

(6)Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, il CIEM raccomanda di non effettuare catture per tale stock nel 2025 per il sesto anno consecutivo. Inoltre, il CIEM ha declassato la propria valutazione a valutazione precauzionale per stock di categoria 3 a causa dei dati limitati e di incoerenze in alcune stime del modello. Tuttavia, il CIEM resta fiducioso riguardo alle tendenze della biomassa dello stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, che hanno registrato un lieve aumento. La biomassa riproduttiva dello stock rimane tuttavia ben al di sotto del valore di riferimento per la conservazione (Blim), al di sotto del quale la capacità riproduttiva può essere ridotta. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 e all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è pertanto opportuno mantenere la sospensione della pesca mirata e di altre misure correttive funzionalmente collegate ed estendere il divieto della pesca ricreativa all’intera zona di gestione, ad eccezione delle catture accessorie accidentali nelle sottodivisioni CIEM da 27 a 32. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, anche le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso al fine di evitare le conseguenze socioeconomiche che deriverebbero dal fissare a zero le possibilità di pesca.

(7)Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, l’anno scorso il CIEM ha declassato il proprio parere a parere precauzionale a causa delle perduranti incertezze nel parere e ha raccomandato livelli di cattura estremamente bassi per il 2024 e il 2025. Inoltre, secondo le stime del CIEM del 2021 lo stock è sceso al di sotto del Blim 15 anni fa e da allora è rimasto al di sotto del Blim, raggiungendo un minimo storico nel 2022. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 e all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è pertanto opportuno mantenere la sospensione della pesca mirata e di altre misure correttive funzionalmente collegate. Conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, anche le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso al fine di evitare le conseguenze socioeconomiche che deriverebbero dal fissare a zero le possibilità di pesca.

(8)Per quanto riguarda il salmone nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 31, il CIEM ha mantenuto il parere di non effettuare catture, pur considerando per il 2025 la possibilità di proseguire la pesca costiera estiva mirata a fini commerciali e ricreativi nella zona a nord della latitudine 59o 30’ N (sottodivisioni CIEM da 29 nord a 31) rispetto alla sottodivisione CIEM 31 nel 2024. Il CIEM ha tuttavia ridotto il proprio parere sulle catture perché la sopravvivenza dei giovani salmoni a seguito della smoltificazione è scesa al minimo storico nel 2021 ed è incerta per il 2022, determinando una maggiore incertezza delle previsioni di sviluppo dello stock. Inoltre, la risalita per la riproduzione è diminuita notevolmente dal 2021 e nel 2023 è stata di gran lunga la più bassa delle serie temporali per il fiume con lo stock di salmone più produttivo. Si registra anche una mortalità di salmone selvatico successiva al rilascio nell’ambito della pesca ricreativa del salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa. A norma dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è pertanto opportuno adeguare la zona di pesca e il livello delle possibilità di pesca rispetto al 2024 in linea con il parere del CIEM e mantenere le misure correttive funzionalmente collegate.

(9)Il 10 ottobre 2024 il CIEM ha ritirato il suo parere per il salmone del Golfo di Finlandia dichiarando che il parere formulato nel 2023 per la campagna di pesca 2024 è di conseguenza il migliore parere scientifico disponibile. Le possibilità di pesca sono pertanto fissate di conseguenza.

(10)Al fine di garantire il pieno uso delle possibilità di pesca costiera per il salmone nella sottodivisione CIEM 32, è opportuno mantenere una flessibilità interzonale limitata tra le sottodivisioni CIEM da 22 a 31 e la sottodivisione CIEM 32, introdotta nel 2019.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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