IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2024/2894 del Consiglio, del 18 novembre 2024, che modifica la decisione (PESC) 2023/1532, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1532 (2) e il regolamento (UE) 2023/1529 (3), concernenti misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell'Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.
(2)Il 18 novembre 2024 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2024/2894 che ha modificato la decisione (PESC) 2023/1532. Alla luce del sostegno militare che l'Iran continua a fornire alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e in particolare della fornitura, da parte dell'Iran, di velivoli senza equipaggio (UAV) e missili alla Russia, la decisione (PESC) 2024/2894 introduce ulteriori misure restrittive.
(3)Le misure introducono il divieto di esportazione, vendita, trasferimento o fornitura dall'Unione all'Iran di ulteriori componenti utilizzati nello sviluppo e nella produzione di UAV e di componenti utilizzati nello sviluppo e nella produzione di missili.
(4)Le misure introducono inoltre il divieto di effettuare operazioni con porti e chiuse posseduti, gestiti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità od organismi figuranti in elenco, o che sono utilizzati per il trasferimento alla Russia di UAV o missili iraniani o delle tecnologie e dei componenti correlati in sostegno alla guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina. Vi rientrano l'accesso alle strutture dei porti e delle chiuse figuranti in elenco e la fornitura di qualsiasi servizio alle navi. È prevista un'esenzione per motivi legati alla sicurezza marittima.
(5)È altresì opportuno modificare i criteri di inserimento nell'elenco e prevedere eccezioni mirate.
(6)Le misure previste nel presente regolamento rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione.
(7)Per non pregiudicare l'efficacia delle misure ivi previste, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1529.
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