Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2896 del Consiglio del 18 novembre 2024 che attua il Regolamento (UE) 2023/1529.

Giustizia istockphoto 479252540 612x612

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1529 del Consiglio, del 20 luglio 2023, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)Il 20 luglio 2023 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/1529.

(2)Nelle sue conclusioni del 21 e 22 marzo 2024, il Consiglio europeo ha affermato che se l’Iran dovesse trasferire alla Russia missili balistici e tecnologie correlate da utilizzare contro l’Ucraina dopo aver fornito al regime russo aeromobili senza equipaggio (UAV), che vengono impiegati per incessanti attacchi contro la popolazione civile in Ucraina, l’Unione sarebbe pronta a rispondere rapidamente e in coordinamento con i partner internazionali, anche attraverso nuove e significative misure restrittive nei confronti dell’Iran. Inoltre, il Consiglio europeo ha affermato che l’accesso della Russia a prodotti e tecnologie sensibili che hanno rilevanza sul campo di battaglia deve essere limitato al massimo, anche colpendo le entità di paesi terzi che rendono possibile l’elusione di tali sanzioni. Il Consiglio europeo ha invitato l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) e la Commissione a preparare ulteriori sanzioni nei confronti della Bielorussia, della Corea del Nord e dell’Iran.

(3)Il 13 settembre 2024, in una dichiarazione dell’alto rappresentante a nome dell’Unione, quest’ultima ha condannato fermamente il recente trasferimento alla Russia di missili balistici di fabbricazione iraniana, considerato una minaccia diretta per la sicurezza europea e una considerevole escalation materiale rispetto alla fornitura di droni e munizioni iraniani, utilizzati dalla Russia nella sua guerra di aggressione illegale nei confronti dell’Ucraina. L’Unione risponderebbe rapidamente e in coordinamento con i partner internazionali, anche adottando nuove e significative misure restrittive nei confronti dell’Iran, tra cui la designazione di persone ed entità coinvolte nei programmi iraniani relativi a missili balistici e droni, e a tale proposito sta valutando la possibilità di adottare misure restrittive anche nel settore dell’aviazione iraniano.

(4)La Russia utilizza UAV prodotti dall’Iran a sostegno della sua guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, che viola la sovranità, l’indipendenza e l’integrità territoriale dell’Ucraina, anche contro i civili e le infrastrutture civili. Il programma sponsorizzato dallo Stato iraniano per lo sviluppo e la produzione di UAV contribuisce pertanto alla violazione della Carta delle Nazioni Unite e dei principi fondamentali del diritto internazionale.

(5)Il programma missilistico iraniano, che si basa su imprese sia statali che private e beneficia delle capacità di ricerca interne, è gestito dal ministero della Difesa e del supporto logistico alle forze armate dell’Iran e dal Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche, entrambi soggetti alle misure restrittive dell’Unione.

(6)Il trasferimento di UAV e missili di fabbricazione iraniana e delle tecnologie e dei componenti correlati in disponibilità alla Russia e a gruppi armati non statali nella regione del Medio Oriente e oltre costituisce un grave motivo di preoccupazione. L’Iran ha trasferito UAV e missili di fabbricazione iraniana nonché tecnologie e componenti correlati alla Russia, anche mediante il ricorso a navi e porti.

(7)Data la gravità della situazione, una persona e quattro entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529.

(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/1529,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2024

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
27417
Ieri:
27509
Settimana:
208734
Mese:
761032
Totali:
89280020
Oggi è il: 27-11-2024
Il tuo IP è: 18.224.53.246