Regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2024 che modifica il Regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il Regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 118, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio (3) ha creato un sistema di protezione dei disegni e modelli specifico per la Comunità europea che ha da allora previsto la protezione dei disegni e modelli a livello di Unione parallelamente alla protezione dei disegni e modelli disponibile a livello nazionale negli Stati membri conformemente alla loro legislazione nazionale in materia di protezione dei disegni e modelli, armonizzata a norma della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(2)In linea con la comunicazione del 19 maggio 2015, dal titolo «Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell’UE» e l’impegno ivi previsto a riesaminare periodicamente le politiche dell’Unione, la Commissione ha condotto un’ampia valutazione dei sistemi di protezione dei disegni e modelli nell’Unione, che ha compreso una valutazione economica e giuridica completa sostenuta da una serie di studi.

(3)Nelle conclusioni del 10 novembre 2020 sulla politica in materia di proprietà intellettuale e sulla revisione del sistema dei disegni e modelli industriali nell’Unione, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 6/2002 e della direttiva 98/71/CE. La revisione era stata richiesta al fine di modernizzare i sistemi di protezione relativi ai disegni e modelli industriali nell’Unione e rendere la protezione dei disegni e modelli più interessante per i singoli creatori e autori come per le imprese, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI).

(4)L’esperienza acquisita a partire dalla creazione del sistema dei disegni e modelli comunitari ha dimostrato che i singoli autori e le imprese dell’Unione e dei paesi terzi hanno accettato il sistema, ed esso è diventato un’integrazione o un’alternativa valida ed efficace alla protezione dei disegni e modelli a livello nazionale degli Stati membri.

(5)Nella risoluzione dell’11 novembre 2021 sul piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE (5), il Parlamento europeo ha sottolineato che l’attuale sistema di protezione dei disegni e dei modelli a livello dell’UE è stato istituito 20 anni fa e dovrebbe essere rivisto e ha evidenziato la necessità di aggiornarlo per garantire una maggiore certezza del diritto, rispondendo in tal modo all’invito del Consiglio a presentare proposte di revisione del regolamento (CE) n. 6/2002 e della direttiva 98/71/CE.

(6)I sistemi nazionali di protezione dei disegni e modelli restano tuttavia necessari per i singoli autori e le imprese che non intendono far proteggere i loro disegni e modelli a livello dell’Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione in tutta l’Unione sebbene non incontrino ostacoli all’ottenimento della protezione a livello nazionale. È opportuno lasciare a ogni soggetto la libertà di decidere quale tipo di protezione desideri ottenere, che si tratti del disegno o modello nazionale in uno o più Stati membri, del solo disegno o modello dell’UE o di entrambi.

(7)Sebbene la sua valutazione abbia confermato che la legislazione dell’Unione in materia di protezione dei disegni e modelli è ancora ampiamente idonea allo scopo, nella comunicazione del 25 novembre 2020, intitolata «Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell’UE - Piano d’azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE», la Commissione ha annunciato che, in seguito al successo della riforma della legislazione sul marchio UE, avrebbe riesaminato la legislazione dell’Unione in materia di protezione dei disegni e modelli al fine di semplificare il sistema e renderlo più accessibile ed efficiente nonché di aggiornare il quadro normativo alla luce degli sviluppi relativi alle nuove tecnologie sul mercato.

(8)Parallelamente ai miglioramenti e alle modifiche del sistema dei disegni e modelli dell’UE, è opportuno armonizzare ulteriormente la normativa e le pratiche nazionali in materia di disegni e modelli e allinearle al sistema dei disegni e modelli dell’UE nella misura idonea per assicurare, per quanto possibile, parità di condizioni in materia di registrazione e di protezione dei disegni e modelli in tutta l’Unione. Tale iniziativa dovrebbe essere integrata da ulteriori sforzi dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) («Ufficio»), degli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri e dell’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale al fine di promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti in materia di disegni e modelli nell’ambito del quadro di cooperazione stabilito nel regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(9)È necessario adeguare i termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 6/2002 alle modifiche introdotte nei trattati istitutivi dal trattato di Lisbona. Ciò comporta la sostituzione del termine «disegno o modello comunitario» con il termine «disegno o modello dell’Unione europea» («disegno o modello dell’UE»). Inoltre, i termini utilizzati nel regolamento (CE) n. 6/2002 devono essere allineati a quelli del regolamento (UE) 2017/1001. Ciò implica in particolare la sostituzione del nome «Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)» con il nome «Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale».

(10)A integrazione dell’amministrazione del sistema dei disegni e modelli dell’UE, è essenziale che l’Ufficio promuova adeguatamente tale sistema al fine di sensibilizzare e migliorare la comprensione in merito alla possibilità, al valore e ai benefici dell’ottenimento e dell’utilizzo della protezione dei disegni e modelli.

Per saperne di più:

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EurLex

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