Decisione d’Esecuzione (UE) 2024/2866 della Commissione del 13 novembre 2024 che esclude dal finanziamento dell’Unione europea talune spese sostenute dal Regno Unito nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l’articolo 104,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 52, in combinato disposto con gli articoli 131 e 138 dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica,

previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l’articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, dal 40 al 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, dal 70 al 75, 77, dal 91 al 97, 99 e 100, l’articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi, per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in relazione alle spese incorse dai beneficiari e ai pagamenti effettuati dall’organismo pagatore nel quadro dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(2)A norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati al Regno Unito, prendere nota delle osservazioni formulate dal Regno Unito, avviare un dialogo bilaterale finalizzato al raggiungimento di un accordo e notificare formalmente al Regno Unito le proprie conclusioni.

(3)Il Regno Unito ha avuto la possibilità di chiedere l’avvio di una procedura di conciliazione. Tale possibilità non è stata utilizzata.

(4)A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute secondo modalità che non violano il diritto dell’Unione.

(5)Alla luce delle verifiche effettuate e dell’esito del dialogo bilaterale, una parte delle spese dichiarate dal Regno Unito non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEASR.

(6)È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEASR. Tali importi non si riferiscono a spese sostenute più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione al Regno Unito, dei risultati delle verifiche, salvo altrimenti disposto all’articolo 52, paragrafo 4, lettere b) e c), e all’articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

(7)Gli importi che la presente decisione esclude dal finanziamento dell’Unione dovrebbero tenere conto anche delle eventuali riduzioni o sospensioni a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto tali riduzioni o sospensioni hanno carattere provvisorio e non pregiudicano le decisioni adottate a norma degli articoli 51 o 52 del medesimo regolamento.

(8)Per i casi oggetto della presente decisione la Commissione ha comunicato la valutazione degli importi da escludere per inosservanza delle norme dell’Unione al Regno Unito nella relazione di sintesi (4).

(9)La presente decisione non pregiudica le conclusioni finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in cause pendenti alla data del 23 agosto 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicati nell’allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti del Regno Unito e dichiarate a titolo del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell’Unione.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2024

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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