LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare gli articoli 55 e 104,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l’articolo 52,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1)L’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l’articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, dal 40 al 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68 dal 70 al 75, 77, dal 91 al 97, 99 e 100, l’articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) in relazione alle spese di cui all’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116.
(2)A norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 55 del regolamento (UE) 2021/2116 la Commissione deve effettuare le verifiche necessarie, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare un dialogo bilaterale finalizzato al raggiungimento di un accordo con gli Stati membri interessati e notificare loro formalmente le proprie conclusioni.
(3)Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, all’articolo 34, paragrafo 3, terzo comma, e all’articolo 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (3), all’articolo 55, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2116 e all’articolo 37, paragrafo 3, terzo comma, e all’articolo 43 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione (4), alcuni Stati membri si sono avvalsi della procedura di conciliazione. La Commissione ha esaminato le relazioni redatte dall’organo di conciliazione sui risultati di tali procedure.
(4)Ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e (UE) 2021/2116 possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute secondo modalità che non violano il diritto dell’Unione, fatte salve, per quanto riguarda le spese sostenute a norma del regolamento (UE) 2021/2116, alcune limitazioni di cui all’articolo 55, paragrafo 1, secondo e terzo comma, di tale regolamento.
(5)Alla luce delle verifiche effettuate, dell’esito del dialogo bilaterale e delle procedure di conciliazione, risulta che parte delle spese dichiarate da alcuni Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata a titolo del FEAGA e del FEASR.
(6)È opportuno che la Commissione indichi gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non si riferiscono a spese sostenute più di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione a tali Stati membri, dei risultati delle verifiche, salvo altrimenti disposto all’articolo 52, paragrafo 4, lettere b) e c), e all’articolo 52, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, e all’articolo 55, paragrafo 4, lettere b) e c), e all’articolo 55, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2116.
(7)Gli importi che la presente decisione esclude dal finanziamento dell’Unione dovrebbero tenere conto anche delle eventuali riduzioni o sospensioni a norma dell’articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto tali riduzioni e sospensioni hanno carattere provvisorio e non pregiudicano le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del medesimo regolamento.
(8)Per i casi oggetto della presente decisione la Commissione ha comunicato la valutazione degli importi da escludere per inosservanza delle norme dell’Unione agli Stati membri nella relazione di sintesi (5).
(9)La presente decisione non pregiudica le conclusioni finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in cause pendenti alla data del 4 settembre 2024,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli importi indicati nell’allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell’Unione.
Articolo 2
Il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica di Croazia, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 novembre 2024
Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
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