Decisione d’Esecuzione (UE) 2024/2767 della Commissione del 30 ottobre 2024 che determina, a norma del Regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sui gas fluorurati a effetto serra, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e che abroga il regolamento (UE) n. 517/2014 (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Al fine di attuare la riduzione graduale delle quantità di idrofluorocarburi che possono essere immesse sul mercato dell’Unione, il regolamento (UE) 2024/573 ne assoggetta l’immissione annuale a limiti quantitativi.

(2)A norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573, la Commissione dovrebbe determinare valori di riferimento per tutti i produttori e gli importatori che hanno legalmente immesso sul mercato dell’Unione idrofluorcarburi (HFC) nel 2021, nel 2022 o nel 2023, conformemente ai meccanismi di calcolo di cui all’allegato VII, punto 4, lettere a) e b), del medesimo regolamento.

(3)Secondo quanto stabilito nell’allegato VII del regolamento (UE) 2024/573, le quantità massime di HFC che possono essere immesse sul mercato dell’Unione dovrebbero essere le medesime nel 2025 e nel 2026 e dovrebbero invece diminuire a partire dal 2027. Al riguardo, è opportuno che la presente decisione definisca i valori di riferimento per il 2025 e il 2026.

(4)Conformemente all’allegato VII, punto 4, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573, per determinare i valori per il 2025 e il 2026 è opportuno prendere in considerazione i dati comunicati dai produttori e dagli importatori a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

(5)Al fine di individuare l’anno iniziale per il calcolo della media annuale per i valori di riferimento di cui all’allegato VII, punto 4, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573, dovrebbe essere considerato solo il periodo che inizia con l’anno per il quale è stata assegnata una quota per la prima volta in conformità all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/573, oppure solo il periodo che inizia con l’anno in cui l’impresa ha legalmente immesso sul mercato idrofluorocarburi per la prima volta secondo quanto comunicato a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014, a seconda di quale evento si sia verificato per primo. Questa regola non dovrebbe applicarsi alle imprese che hanno immesso sul mercato idrofluorocarburi sulla base di una quota che includeva una quota ricevuta in seguito a un trasferimento in conformità all’articolo 18 del regolamento (UE) n. 517/2014. È invece opportuno che la norma preveda, in primo luogo, che per ogni trasferimento in un dato anno, l’anno iniziale per la media annuale sia l’anno in cui l’impresa che trasferisce la propria quota all’impresa che la riceve ha fatto ingresso sul mercato (ovverossia l’anno per il quale la quota era stata assegnata per la prima volta all’impresa che effettua il trasferimento oppure l’anno in cui l’impresa ha legalmente immesso in commercio idrofluorocarburi per la prima volta, a seconda di quale evento si sia verificato per primo). L’anno iniziale potrebbe essere il 2015 o un anno successivo, a seconda dei casi. In secondo luogo, la regola dovrebbe essere applicata solo alla parte di immissione in commercio collegata alla quota trasferita all’impresa interessata. La parte di immissione in commercio collegata alla quota assegnata all’impresa interessata in un dato anno a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573 dovrebbe essere soggetta alla regola generale.

(6)Inoltre, conformemente all’allegato VII, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573, è opportuno calcolare un valore di riferimento per ciascun produttore e importatore che abbia comunicato l’immissione sul mercato dell’Unione di idrofluorocarburi destinati a essere utilizzati per la produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici. Detto valore di riferimento dovrebbe essere calcolato sulla base della media annuale delle quantità di idrofluorocarburi per tale uso legalmente immesse sul mercato dell’Unione a decorrere dal 1o gennaio 2020 comunicate a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) 517/2014 e dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2024/573, per gli anni disponibili e sulla base dei dati disponibili. Analogamente, per calcolare i valori di riferimento di cui all’allegato VII, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573 per il periodo dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, è opportuno prendere in considerazione tutti i dati comunicati dai produttori e dagli importatori a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.

(7)Al fine di individuare l’anno iniziale per il calcolo della media annuale per i valori di riferimento di cui all’allegato VII, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) 2024/573 dovrebbe essere considerato solo il periodo che inizia con l’anno per il quale i quantitativi di idrofluorocarburi immessi sul mercato destinati a essere usati per la produzione di inalatori predosati per la somministrazione di ingredienti farmaceutici sono comunicati per la prima volta conformemente all’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014.

(8)Conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573, per determinare il valore di riferimento per ciascun importatore o produttore a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, di detto regolamento e assegnare una quota per l’immissione di idrofluorocarburi sul mercato dell’Unione a norma dell’articolo 17, paragrafo 4, di detto regolamento, tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi dovrebbero essere considerate come un’unica impresa. Salvo indicazione contraria del o dei titolari effettivi, la singola impresa per la quale è stabilito un valore di riferimento unico per tutte le imprese con lo stesso o gli stessi titolari effettivi dovrebbe essere l’impresa con lo stesso o gli stessi titolari effettivi che è stata registrata per prima nel portale F-Gas istituito sulla base dell’articolo 20 del regolamento (UE) 2024/573. A tal fine, nel definire un valore di riferimento per l’importatore o il produttore considerato come singola impresa dello stesso o degli stessi titolari effettivi è opportuno considerare la somma dei singoli quantitativi di idrofluorocarburi legalmente immessi sul mercato dell’Unione, calcolata in base al calcolo della media annuale per i casi in cui l’immissione sul mercato include trasferimenti di quote, per ogni impresa dello stesso o degli stessi titolari effettivi.

(9)Nel determinare i valori di riferimento è opportuno tenere conto anche della successione permanente o dell’acquisizione della parte dell’attività di un’impresa connessa agli idrofluorocarburi che hanno comportato una modifica dell’attribuzione dei suoi valori di riferimento e di quelli del suo successore legale conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/573. Di conseguenza dovrebbe avere diritto a un valore di riferimento solo l’impresa disciplinata dall’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/573 che è stata identificata come successore legale.

(10)I valori di riferimento per gli importatori e i produttori dovrebbero essere determinati sulla base delle informazioni fornite dalle imprese interessate nei loro profili individuali nel portale F-Gas fino al momento dell’elaborazione della presente decisione.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

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