Decisione (UE) 2024/2772 del PE e del Consiglio del 9 ottobre 2024 relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’UE.

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IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (2), in particolare l’articolo 9,

visto l’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (AII) (3), in particolare il punto 10,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo di solidarietà dell’Unione europea («Fondo») è destinato a permettere all’Unione di affrontare situazioni d’emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile al fine di dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.

(2)Il Fondo non può superare i massimali stabiliti all’articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765 (4).

(3)Il 24 luglio 2023 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni in Emilia-Romagna di maggio 2023.

(4)Il 20 ottobre 2023 la Slovenia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di agosto 2023.

(5)Il 19 ottobre 2023 l’Austria ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di agosto 2023.

(6)Il 20 novembre 2023 la Grecia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di settembre 2023.

(7)Il 19 gennaio 2024 l’Italia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni in Toscana di ottobre e novembre 2023.

(8)Il 24 gennaio 2024 la Francia ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni di novembre 2023.

(9)Le domande di cui sopra sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(10)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per erogare un contributo finanziario a Italia, Slovenia, Austria, Grecia e Francia.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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