IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33, 113, 114 e l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il protocollo sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco (1) («protocollo») è stato concluso dall’Unione con la decisione 2016/1749 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 25 settembre 2018.
(2)A norma dell’articolo 33, paragrafo 5, del protocollo, l’assemblea delle parti contraenti («APC») adotta le decisioni necessarie per promuovere un’applicazione efficace del protocollo.
(3)Nella terza sessione, che si terrà dal 12 al 15 febbraio 2024, l’APC è chiamata ad adottare determinati atti aventi effetti giuridici. È pertanto opportuno stabilire le posizioni da adottare a nome dell’Unione nella terza sessione dell’APC a norma dell’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
(4)Al fine di consentire una preparazione e una rappresentazione adeguate delle posizioni dell’Unione, quest’ultima dovrebbe proporre una modifica del regolamento interno dell’APC affinché il segretariato sia tenuto a distribuire i documenti ufficiali dell’assemblea almeno 120 giorni prima di ogni APC.
(5)Al fine di semplificare i lavori dell’APC e di organizzare sessioni virtuali dell’APC, nonché di prevedere la possibilità di designare un responsabile del segretariato della convenzione facente funzione, l’Unione dovrebbe sostenere altresì le modifiche del regolamento interno dell’APC, che sono proposte a tal fine.
(6)È opportuno che l’Unione sostenga il miglioramento del processo di selezione e di nomina del responsabile del segretariato della convenzione, in particolare per semplificare la procedura per il rinnovo unico del mandato di tale responsabile nominato, nel rispetto dei criteri oggettivi di prestazione.
(7)In considerazione della precedente decima sessione della conferenza delle parti (COP) della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo e al fine di garantire la coerenza tra il regolamento interno applicabile alla COP e all’ACP, gli adeguamenti del regolamento interno della COP dovrebbero essere riflessi nel regolamento interno dell’APC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nell’ambito della terza sessione dell’assemblea delle parti contraenti del protocollo sull’eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco («protocollo») è riportata nell’allegato.
Articolo 2
Alla luce dell’andamento della terza sessione dell’assemblea delle parti contraenti del protocollo e della decima sessione della conferenza delle parti della convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, i rappresentanti dell’Unione, in consultazione con gli Stati membri, nel corso di riunioni di coordinamento sul posto, possono concordare modifiche tecniche marginali e lievi adeguamenti della posizione di cui all’articolo 1, senza ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2024
Per il Consiglio
La presidente
H. LAHBIB
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