Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2754 della Commissione del 29 ottobre 2024 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 15,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

1.1.Apertura

(1)Il 4 ottobre 2023 la Commissione europea («Commissione») ha avviato di propria iniziativa un’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni nell’Unione di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese («paese interessato», «RPC» o «Cina») a norma dell’articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»).

(2)La Commissione ha avviato l’inchiesta in quanto le importazioni di veicoli elettrici a batteria originari della RPC sono oggetto di sovvenzioni e causano pertanto un pregiudizio (3) all’industria dell’Unione.

(3)In seguito a un’analisi approfondita delle recenti tendenze del mercato e tenuto conto della sensibilità del settore dei veicoli elettrici e della sua importanza strategica per l’economia dell’UE in termini di innovazione, valore aggiunto e occupazione, la Commissione ha raccolto informazioni di mercato da varie fonti indipendenti. Tali informazioni tendevano a dimostrare l’esistenza di pratiche di sovvenzione da parte della RPC che incidono negativamente sulla situazione dell’industria di veicoli elettrici a batteria dell’Unione.

(4)In base alle informazioni prontamente disponibili, esistevano sufficienti elementi di prova che dimostravano come le importazioni di veicoli elettrici a batteria originari della RPC beneficiassero di sovvenzioni compensabili concesse dal governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC»). Tali sovvenzioni hanno consentito un rapido aumento della quota di mercato nell’Unione delle importazioni sovvenzionate, a scapito dell’industria dell’Unione.

(5)Gli elementi di prova disponibili indicavano la probabilità di un forte aumento delle importazioni a basso prezzo oggetto di sovvenzioni tale da costituire una minaccia imminente di pregiudizio all’industria dell’Unione, di per sé già vulnerabile. Un tale aumento delle importazioni a basso prezzo, con la conquista di quote importanti di un mercato in rapida crescita, nel quale sono necessari investimenti notevoli e prolungati, in un momento che vede il mercato dell’Unione in transizione verso la piena elettrificazione, determinerebbe perdite finanziarie pesanti per l’industria dell’Unione, che potrebbero rapidamente diventare insostenibili.

(6)In queste particolari circostanze, poiché disponeva di elementi sufficienti a dimostrare l’esistenza di pratiche di sovvenzione, della minaccia di pregiudizio e del nesso di causalità necessari per l’apertura di un’inchiesta antisovvenzioni, la Commissione ha deciso, a norma dell’articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base, di procedere all’avvio di tale inchiesta senza aver ricevuto una denuncia scritta presentata dall’industria dell’Unione, o per suo conto.

(7)Prima di avviare l’inchiesta antisovvenzioni, la Commissione ha informato il governo della RPC di aver deciso di avviare d’ufficio un procedimento relativo alle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi dalla RPC, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Il governo della RPC ha accettato l’offerta di procedere alle consultazioni, che si sono svolte il 2 ottobre 2023. Nel corso delle consultazioni si è tenuto debito conto delle osservazioni presentate dal governo della RPC. Non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata.

1.2.Registrazione

(8)Come indicato al considerando 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866 della Commissione (4) («regolamento provvisorio»), la Commissione ha disposto, di propria iniziativa, la registrazione delle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Cina, a decorrere dal 7 marzo 2024, con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/785 della Commissione («regolamento relativo alla registrazione») (5).

1.3.Misure provvisorie

(9)A norma dell’articolo 29 bis del regolamento di base, il 12 giugno 2024 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi provvisori proposti e il calcolo dettagliato dei tassi di sovvenzione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. Sono pervenute osservazioni dai produttori cinesi inseriti nel campione (gruppo BYD, gruppo SAIC e gruppo Geely) e dai produttori esportatori Great Wall Motor Co. Ltd. («GWM»), Spotlight Automotive Co. Ltd. («Spotlight») e Volkswagen (Anhui) Automotive Co. Ltd. [«Volkswagen (Anhui)»].

(10)Il 4 luglio 2024 la Commissione ha istituito misure compensative provvisorie sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria originari della Cina con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1866.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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