Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2726 della Commissione del 24 ottobre 2024 che proroga la deroga al Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio.

Giustizia istockphoto 1491771681 612x612

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)Il 6 maggio 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2014 (2) della Commissione che, per la prima volta, ha istituito una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 fino all’8 maggio 2017 per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna). Un primo rinnovo di tale deroga è stato concesso dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/922 della Commissione (3), scaduto il 2 luglio 2021. Un secondo rinnovo della deroga è stato concesso dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1713 della Commissione (4), scaduto il 2 luglio 2024.

(2)Il 5 marzo 2024 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di proroga della suddetta deroga per l’utilizzo di sciabiche da natante per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) nelle sue acque territoriali della regione della Catalogna.

(3)La Spagna ha fornito motivazioni tecniche e scientifiche aggiornate che giustificano la deroga.

(4)Il 20 luglio 2021 la Spagna ha adottato il piano di gestione (5) previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 (di seguito, «piano di gestione spagnolo»).

(5)La richiesta riguarda i pescherecci registrati nell’elenco dei pescherecci autorizzati gestito dalla Comunità autonoma di Catalogna aventi un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione spagnolo.

(6)La richiesta riguarda 26 pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m e con potenza del motore inferiore a 75 kW e, poiché le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate esclusivamente a questi 26 pescherecci, il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento futuro dello sforzo di pesca.

(7)I suddetti pescherecci sono inclusi in un elenco trasmesso alla Commissione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(8)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito, «CSTEP») ha esaminato, in occasione della riunione plenaria svoltasi dall’8 al 12 luglio 2024 (6), la richiesta di proroga della deroga da parte della Spagna e il piano di gestione spagnolo ad essa correlato.

(9)Secondo quanto rilevato dallo CSTEP, il piano di gestione spagnolo contiene elementi adeguati per quel che riguarda il monitoraggio e la gestione delle attività in questione e le condizioni per la concessione della deroga risultano soddisfatte. Lo CSTEP ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di deroghe agli articoli 9 e 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto riguarda la dimensione minima delle maglie, la distanza dalla costa e la profondità minima nelle acque spagnole (catalane).

(10)La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Per saperne di più:

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?

Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:

http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it

 

together logo en

KARMA Logo

Eurodesk marchio e logo colore

areerurali

readywomen

futuroeuropa

idebate1 idebate2 idebate3

 

philoxenia

 

 

 

latuaeu
scn

 

ASSOCIAZIONE EUROKOM

Sede Legale: Via Cavour 4, 89040 Gerace (RC)

Sede Operativa: Palazzo Amaduri - Gioiosa Ionica (RC)

Servizio

Europe Direct "CalabriaEuropa" Palazzo Amaduri - Piazza Cinque Martiri Gioiosa Ionica (RC)

Tel.Fax: 00 39 0964 1901574

Email: associazioneeurokom@tiscali.it

Sito realizzato con il finanziamento della Commmissione europea - Rappresentanza in Italia Rappresentanza in Italia della Commissione europea

Contatore di visite

Oggi:
26897
Ieri:
27509
Settimana:
208734
Mese:
761032
Totali:
89279500
Oggi è il: 27-11-2024
Il tuo IP è: 18.118.193.223