LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1)Il 6 maggio 2014 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2014 (2) della Commissione che, per la prima volta, ha istituito una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 fino all’8 maggio 2017 per quanto riguarda la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) in talune acque territoriali della Spagna (Catalogna). Un primo rinnovo di tale deroga è stato concesso dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/922 della Commissione (3), scaduto il 2 luglio 2021. Un secondo rinnovo della deroga è stato concesso dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1713 della Commissione (4), scaduto il 2 luglio 2024.
(2)Il 5 marzo 2024 la Commissione ha ricevuto dalla Spagna una richiesta di proroga della suddetta deroga per l’utilizzo di sciabiche da natante per la pesca del cicerello (Gymnammodytes cicerelus e Gymnammodytes semisquamatus) e del ghiozzo (Aphia minuta e Crystalogobius linearis) nelle sue acque territoriali della regione della Catalogna.
(3)La Spagna ha fornito motivazioni tecniche e scientifiche aggiornate che giustificano la deroga.
(4)Il 20 luglio 2021 la Spagna ha adottato il piano di gestione (5) previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 (di seguito, «piano di gestione spagnolo»).
(5)La richiesta riguarda i pescherecci registrati nell’elenco dei pescherecci autorizzati gestito dalla Comunità autonoma di Catalogna aventi un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operanti nell’ambito del piano di gestione spagnolo.
(6)La richiesta riguarda 26 pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 m e con potenza del motore inferiore a 75 kW e, poiché le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate esclusivamente a questi 26 pescherecci, il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun incremento futuro dello sforzo di pesca.
(7)I suddetti pescherecci sono inclusi in un elenco trasmesso alla Commissione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
(8)Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (di seguito, «CSTEP») ha esaminato, in occasione della riunione plenaria svoltasi dall’8 al 12 luglio 2024 (6), la richiesta di proroga della deroga da parte della Spagna e il piano di gestione spagnolo ad essa correlato.
(9)Secondo quanto rilevato dallo CSTEP, il piano di gestione spagnolo contiene elementi adeguati per quel che riguarda il monitoraggio e la gestione delle attività in questione e le condizioni per la concessione della deroga risultano soddisfatte. Lo CSTEP ha concluso che sono soddisfatte le condizioni per la concessione di deroghe agli articoli 9 e 13 del regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto riguarda la dimensione minima delle maglie, la distanza dalla costa e la profondità minima nelle acque spagnole (catalane).
(10)La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.
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