Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2725 della Commissione del 24 ottobre 2024 che dispone la registrazione delle importazioni di attrezzature di accesso mobili originarie della Repubblica popolare cinese.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 24, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)Il 27 marzo 2024 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di attrezzature di accesso mobili («MAE») originarie della Repubblica popolare cinese. Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 13 febbraio 2024 da «Coalition to restore a level playing field in the EU Mobile Access Equipment Sector» per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di MAE.

(2)In una procedura separata, il 13 novembre 2023 la Commissione aveva annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di MAE originarie della Repubblica popolare cinese. Il 13 luglio 2024 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di MAE originarie della Repubblica popolare cinese (4).

1.PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(3)Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da attrezzature di accesso mobili costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con un’altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e loro sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio, escluse le singole componenti se presentate separatamente ed escluse le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato.

(4)Il prodotto in esame è attualmente classificato, per quanto riguarda le MAE, con i codici NC ex 8427 10 10 , ex 8427 20 19 ed ex 8428 90 90 e, per quanto riguarda le sezioni di MAE preassemblate o pronte per l’assemblaggio, con i codici NC ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2.REGISTRAZIONE

(5)A norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(6)La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.

(7)L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta.

(8)Nella fase attuale dell’inchiesta non è ancora possibile stimare l’importo della sovvenzione. La denuncia non fornisce una stima accurata dell’importo della sovvenzione, che di norma dovrebbe fungere da base per la determinazione dei dazi compensativi. Essa contiene una stima del livello di eliminazione del pregiudizio, pari al 64,1 % per il prodotto in esame dall’aprile 2022 al marzo 2023. Conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base, il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe rilevante solo se un dazio basato sull’importo delle sovvenzioni compensabili fosse superiore; la Commissione conclude invece con chiarezza che non è nell’interesse dell’Unione istituire tale dazio superiore.

3.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(9)I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di attrezzature di accesso mobili costruite per il sollevamento di persone, semoventi, con un’altezza massima di lavoro pari o superiore a 6 metri, e loro sezioni preassemblate o pronte per l’assemblaggio, escluse le singole componenti se presentate separatamente ed escluse le attrezzature per il sollevamento di persone montate sui veicoli dei capitoli 86 e 87 del sistema armonizzato, attualmente classificate, per quanto riguarda le attrezzature di accesso mobili, con i codici NC ex 8427 10 10 , ex 8427 20 19 ed ex 8428 90 90 e, per quanto riguarda le sezioni di attrezzature di accesso mobili preassemblate o pronte per l’assemblaggio, con i codici NC ex 8431 20 00 ed ex 8431 39 00 (codici TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 e 8431 39 00 10) e originarie della Repubblica popolare cinese.

2.La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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