LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)Il 17 maggio 2024 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di cavi di fibre ottiche originari dell'India. Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 4 aprile 2024 da Europacable per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di cavi di fibre ottiche.
(2)In una procedura separata, il 16 novembre 2023 la Commissione aveva annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di cavi di fibre ottiche originari dell'India. Il 13 luglio 2024 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di cavi di fibre ottiche originari dell'India (4).
1.PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(3)Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, anche connettorizzati.
Sono esclusi i seguenti prodotti:
—cavi di lunghezza inferiore a 500 metri in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e
—cavi per uso sottomarino, con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.
(4)Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.
2.REGISTRAZIONE
(5)A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
(6)La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
(7)L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell'inchiesta.
(8)Nella fase attuale dell'inchiesta non è ancora possibile stimare l'importo della sovvenzione. La denuncia non fornisce una stima accurata dell'importo della sovvenzione, che di norma dovrebbe fungere da base per la determinazione dei dazi compensativi. Essa contiene una stima del livello di eliminazione del pregiudizio, pari al 29 % per il prodotto in esame dall'aprile 2022 al marzo 2023. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base, il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe rilevante solo se un dazio basato sull'importo delle sovvenzioni compensabili fosse superiore; la Commissione conclude invece con chiarezza che non è nell'interesse dell'Unione istituire tale dazio superiore.
3.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(9)I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1.Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cavi di fibre ottiche monomodali, costituiti di una o più fibre rivestite individualmente, con un involucro protettivo, anche dotati di conduttori elettrici, anche connettorizzati, attualmente classificati con il codice NC ex 8544 70 00 (codici TARIC 8544 70 00 10 e 8544 70 00 91) e originari dell'India.
2.I seguenti prodotti sono esclusi dal prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1:
—cavi di lunghezza inferiore a 500 metri in cui tutte le fibre ottiche sono individualmente munite di pezzi di congiunzione operativi a una o a entrambe le estremità; e
—cavi per uso sottomarino, con isolamento in plastica, dotati di un conduttore di rame o alluminio, in cui le fibre sono contenute in moduli metallici.
3.La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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