LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)Il 14 giugno 2024 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di carta decorativa originaria della Repubblica popolare cinese.
(2)Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 2 maggio 2024 da quattro produttori dell’Unione di carta decorativa che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di carta decorativa.
1.PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(3)Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da carta decorativa con le seguenti caratteristiche:
—peso compreso tra 30 e 150 g/m2; tenore di ceneri compreso tra il 5 % e il 50 %;
—assorbimento (metodo Klemm) di almeno 12 mm/10 min o tasso di impregnazione della resina compreso tra il 20 % e il 200 %;
—resistenza alla trazione a umido compresa tra 6 e 12 Newton (N)/15 mm;
—permeabilità all’aria (metodo Gurley) compresa tra 3 e 80 secondi/100 ml;
—liscio (metodo Bekk) compreso tra 20 e 300;
—in rotoli di larghezza non superiore a 300 cm;
—anche preimpregnata con una combinazione di lattici o di leganti naturali (come l’amido);
—escluse le carte da parati e rivestimenti murali simili;
—escluse le carte impregnate con soluzioni di resine a base acquosa melaminiche, ureiche, fenoliche o termoplastiche termoindurenti.
(4)Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 4802 54 00 , ex 4802 55 , ex 4805 91 00 ed ex 4811 60 00 (codici TARIC 4802 54 00 10, 4802 55 15 10, 4802 55 25 10, 4802 55 30 10, 4802 55 90 10, 4805 91 00 10 e 4811 60 00 10). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.
2.REGISTRAZIONE
(5)A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
(6)La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
(7)L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta.
(8)Secondo le asserzioni contenute nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 35 % e il 45 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra circa il 43 % e il 53 % per il prodotto in esame nel periodo che va da ottobre 2022 a settembre 2023.
(9)L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
3.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(10)I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).
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