LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)L’8 agosto 2024 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, dell’India, del Giappone e del Vietnam.
(2)Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 24 giugno 2024 da EUROFER per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati.
1.PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(3)Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti.
(4)Sono esclusi i seguenti prodotti:
—prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati,
—prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido,
—prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm, e
—prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm.
(5)Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC 7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90 , ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90 , ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226 19 10 91, 7226 19 10 95), 7226 91 91 e 7226 91 99 . I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.
2.REGISTRAZIONE
(6)A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
(7)La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
(8)L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta.
(9)Per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame dall’Egitto e dal Giappone nel periodo che va da gennaio a dicembre 2023, secondo le asserzioni contenute nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati, rispettivamente, tra il 30 % e il 40 % e tra il 10 % e il 20 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe, rispettivamente, pari al 26 % e al 29,3 %. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.
(10)Per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame dall’India e dal Vietnam nel periodo che va da gennaio a dicembre 2023, secondo le asserzioni contenute nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati, rispettivamente, attorno al 10 % e tra il 5 % e il 15 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe, rispettivamente, pari al 27,3 % e al 34,7 %. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
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