Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2716 della Commissione del 24 ottobre 2024 che dispone la registrazione delle importazioni di vanillina originaria della Repubblica popolare cinese.

Giustizia UE istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)Il 24 maggio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di vanillina originaria della Repubblica popolare cinese.

(2)Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 9 aprile 2024 da Syensqo per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di vanillina.

1.PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(3)Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da vanillina avente la formula molecolare C8H8O3 oppure C9H10O3 e avente un grado di purezza superiore al 95 % in peso. Il prodotto in esame comprende la vanillina sintetica, la vanillina naturale, la vanillina sintetica di origine biologica (biovanillina) e l’etilvanillina. Il numero di registrazione presso il Chemical Abstracts Service (numero CAS) della vanillina sintetica, vanillina naturale e vanillina sintetica di origine biologica (biovanillina) è 121-33-5. Il numero CAS dell’etilvanillina è 121-32-4. Il prodotto in esame non comprende le miscele di diverse sostanze chimiche aromatiche nelle quali la concentrazione di vanillina è inferiore al 95 % in peso.

(4)Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 2912 41 00 per la vanillina sintetica, la vanillina naturale e la vanillina sintetica di origine biologica ed ex 2912 42 00 per l’etilvanillina (codici TARIC 2912 41 00 10 e 2912 42 00 10). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2.REGISTRAZIONE

(5)A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame possono essere sottoposte a registrazione al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(6)La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.

(7)L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta.

(8)Secondo le asserzioni contenute nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, il margine di dumping stimato è pari al 55,13 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 45 % e il 53 % per il prodotto in esame nel periodo che va da gennaio a dicembre 2023. L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

3.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(9)I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di vanillina avente la formula molecolare C8H8O3 oppure C9H10O3 e avente un grado di purezza superiore al 95 % in peso, comprese la vanillina sintetica, la vanillina naturale, la vanillina sintetica di origine biologica (biovanillina) e l’etilvanillina, attualmente classificata con i codici NC ex 2912 41 00 per la vanillina sintetica, la vanillina naturale e la vanillina sintetica di origine biologica ed ex 2912 42 00 per l’etilvanillina (codici TARIC 2912 41 00 10 e 2912 42 00 10) e originaria della Repubblica popolare cinese.

2.Le miscele di diverse sostanze chimiche aromatiche nelle quali la concentrazione di vanillina è inferiore al 95 % in peso sono escluse dal prodotto descritto all’articolo 1, paragrafo 1.

3.La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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