Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2715 della Commissione del 24 ottobre 2024 che dispone la registrazione delle importazioni di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese.

Giustizia UE istockphoto

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)Il 25 luglio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di acido gliossilico originario della Repubblica popolare cinese.

(2)Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 10 giugno 2024 da WeylChem Lamotte SAS per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di acido gliossilico.

1.PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(3)Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da acido gliossilico (numero CAS (Chemical Abstracts Service): 298-12-4), di purezza pari almeno al 95 % in peso secco, in forma solida o come soluzione acquosa con concentrazione superiore al 40 % in peso.

(4)Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice NC ex 2918 30 00 (codice TARIC 2918 30 00 13). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.

2.REGISTRAZIONE

(5)A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell’inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(6)La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.

(7)L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta.

(8)Secondo le asserzioni contenute nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 96 % e il 112 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra circa il 50 % e il 60 % per il prodotto in esame nel periodo che va da gennaio a dicembre 2023.

(9)L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

3.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(10)I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di acido gliossilico (numero CAS (Chemical Abstracts Service): 298-12-4), di purezza pari almeno al 95% in peso secco, in forma solida o come soluzione acquosa con concentrazione superiore al 40 % in peso, attualmente classificato con il codice NC ex 2918 30 00 (codice TARIC 2918 30 00 13) e originario della Repubblica popolare cinese.

2. La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

Istockphoto (by Getty Images)

 

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