LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
informati gli Stati membri,
considerando quanto segue:
(1)Il 1o luglio 2024 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di resine epossidiche originarie della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia.
(2)Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 6 giugno 2024 dalla coalizione ad hoc dei produttori di resine epossidiche per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione di resine epossidiche.
1.PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE
(3)Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da prodotti contenenti oltre il 35 % in peso di resine epossidiche, note anche come resine epossiche o poliepossidi, che sono polimeri o prepolimeri contenenti gruppi epossidici reattivi, a base di epicloridrina e di un componente di alcol alifatico o aromatico (quale il BPA), in forma solida, semisolida o liquida, di ogni tipo di categoria, purezza, peso molecolare o struttura molecolare, anche contenenti modificanti, agenti indurenti o additivi, purché gli agenti indurenti non abbiano reagito chimicamente in modo da indurire la resina epossidica o trasformarla in un prodotto diverso che non contenga più gruppi epossidici.
(4)Sono esclusi i seguenti prodotti:
—determinati prodotti vernicianti e di rivestimento, costituiti da miscele, miscugli o altre formulazioni di resina epossidica, agente indurente e pigmento, in qualsiasi forma, confezionati in uno o più recipienti, in cui 1) il pigmento rappresenta almeno il 10 % del peso totale del prodotto, 2) la resina epossidica rappresenta al massimo l’80 % del peso totale del prodotto e 3) l’agente indurente rappresenta dal 5 al 40 % del peso totale del prodotto;
—tessuti o fibre preimpregnati, spesso denominati «preimpregnati», che sono materiali compositi costituiti da tessuti o fibre (in genere carbonio o vetro) impregnati di resina epossidica;
—miscele di resine epossidiche con altri materiali, attualmente classificate con codici NC diversi da 2910 90 00 , 3824 99 92 , 3824 99 93 e 3907 30 00 .
(5)Il prodotto in esame è attualmente classificato con i codici NC ex 2910 90 00 , ex 3824 99 92 , ex 3824 99 93 ed ex 3907 30 00 (codici TARIC 2910 90 00 05, 3824 99 92 96, 3824 99 93 10, 3907 30 00 05, 3907 30 00 20 e 3907 30 00 80). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo ferma restando la possibilità di una successiva modifica della classificazione tariffaria.
2.REGISTRAZIONE
(6)A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora l’inchiesta determini l’istituzione di dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.
(7)La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.
(8)L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta.
(9)Per quanto riguarda le importazioni dalla Repubblica popolare cinese, secondo le asserzioni contenute nella denuncia con cui è stata chiesta l’apertura di un’inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 140 % e il 170 % e il livello medio di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 50 % e il 60 % per il prodotto in esame dall’ottobre 2022 al settembre 2023.
(10)L’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Qualora, nel corso dell’inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell’esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell’articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l’importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all’articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.
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