LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), e in particolare l’articolo 90 bis, paragrafo 6, lettere b) e c), e l’articolo 91, lettere b), d) e g),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione (2) stabilisce norme in materia di controlli di conformità sull’olio di oliva per verificare l’attuazione delle norme di commercializzazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/2104 (3).
(2)La mediana dei difetti organolettici di cui alla tabella A dell’allegato I del regolamento delegato (UE) 2022/2104 è uno dei parametri che distinguono la categoria dell’olio d’oliva extravergine dalla categoria dell’olio d’oliva vergine. I difetti organolettici potrebbero formarsi durante il processo di produzione dell’olio d’oliva ma potrebbero risultare anche da un trasporto e da condizioni di conservazione inadeguate. È pertanto necessario precisare le modalità di notifica fra i diversi Stati membri dei difetti organolettici individuati in un olio d’oliva etichettato come olio d’oliva extravergine.
(3)I metodi di analisi da utilizzare nel controllo delle caratteristiche degli oli vengono aggiornati periodicamente in base al parere degli esperti di chimica e conformemente all’attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (COI).
(4)Al fine di garantire l’attuazione corretta a livello dell’Unione dei metodi di analisi più recenti stabiliti dal COI, è opportuno includere tali metodi nel regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
(5)Alla luce delle diverse interpretazioni delle autorità che effettuano i controlli di conformità, si dovrebbe chiarire la metodologia di campionamento.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 è così modificato:
(1)all’articolo 4 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:
«4.Se un campione di olio extravergine di oliva non rispetta il limite fissato per la mediana dei difetti organolettici di cui all’allegato I, tabella A, del regolamento delegato (UE) 2022/2104, gli Stati membri interessati ne danno notifica come non conformità ai sensi dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715, a meno che le autorità nazionali non sospettino azioni intenzionali di imprese o privati al fine di ingannare gli acquirenti e ottenere vantaggi indebiti.»;
(2)gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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