Regolamento (UE) 2024/2739 della Commissione del 17 ottobre 2024 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell’alalunga (tonno bianco del Mediterraneo) nel Mar Mediterraneo per i pescherecci battenti bandiera spagnola.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2024.

(2)In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di alalunga (tonno bianco del Mediterraneo) nel Mar Mediterraneo da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2024.

(3)È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2024 alla Spagna per lo stock di alalunga (tonno bianco del Mediterraneo) nel Mar Mediterraneo di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera spagnola o immatricolati in Spagna sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare è vietato tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dai pescherecci suddetti dopo tale data.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2024

Per la Commissione

a nome della presidente

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente esecutivo

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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