LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 99,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha soppresso, tra l'altro, gli articoli da 96 a 99 e l'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013. A norma dell'articolo 90, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1143, gli articoli da 96 a 99 e l'articolo 105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 restano applicabili alle domande di approvazione di una modifica del disciplinare delle indicazioni geografiche pervenute alla Commissione e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea anteriormente al 13 maggio 2024.
(2)A norma dell'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, in combinato disposto con l'articolo 105 di tale regolamento, applicabile prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), e a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione (4), la Commissione ha esaminato la domanda di approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Chianti», trasmessa dall'Italia.
(3)La Commissione ha pubblicato la domanda di approvazione della modifica del disciplinare nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5), conformemente all'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(4)Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(5)A norma dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, applicabile in conformità all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2117, la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 si applica alle decisioni relative alle domande di approvazione di una modifica del disciplinare pervenute alla Commissione anteriormente al 7 dicembre 2021.
(6)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa al nome «Chianti» (DOP).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2024
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
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