Regolamento (UE) 2024/2706 della Commissione del 12 ottobre 2024 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dello scampo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e per i pescherecci battenti bandiera belga.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2024/257 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2024.

(2)In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di scampo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e da parte di pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2024.

(3)È pertanto necessario vietare alcune attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2024 al Belgio per lo stock di scampo nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e di cui all’allegato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2

Divieti

1.Le attività di pesca dello stock di cui all’articolo 1 da parte di pescherecci battenti bandiera belga o immatricolati in Belgio sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato. In particolare, sono vietati la ricerca del pesce, la cala, la posa e il salpamento di attrezzi da pesca ai fini della cattura di tale stock.

2.Il trasbordo, la detenzione a bordo, la trasformazione a bordo, il trasferimento, l’ingabbiamento, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca prelevati da tale stock dai suddetti pescherecci restano autorizzati per le catture effettuate prima della data sopra indicata.

3.Le catture non intenzionali di tale stock da parte dei suddetti pescherecci sono salpate e tenute a bordo, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 ottobre 2024

Per la Commissione

a nome della presidente

Maroš ŠEFČOVIČ

Vicepresidente esecutivo

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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