IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 (1) («l’accordo»), concluso dall’Unione con la decisione 92/580/CEE del Consiglio (2), è entrato in vigore il 1o gennaio 1993. L’accordo è stato concluso per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995.
(2)Il Consiglio internazionale dello zucchero (ISC) è stato istituito a norma degli articoli 3 e 8 dell’accordo per adottare determinate decisioni. A norma dell’articolo 45, paragrafo 2, dell’accordo, l’ISC può prorogare l’accordo per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione, l’accordo è stato regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione dell’ISC nel novembre 2023, l’accordo rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2024.
(3)Nel 2021 l’ISC ha convenuto di modificare l’accordo, in particolare gli articoli 1, 23, 25, 32, 33 e 34. Le modifiche dell’accordo dovevano entrare in vigore il 1o gennaio 2024. Nella 62a sessione l’ISC ha deciso di prorogare il periodo nel quale i membri possono depositare lo strumento di accettazione fino al 30 aprile 2024, mentre l’entrata in vigore dell’accordo modificato è stata rinviata al 1o gennaio 2025. Durante la 64a sessione dell’ISC, tali date sono state ulteriormente posticipate rispettivamente al 30 giugno 2026 e al 1o gennaio 2027. È necessario prorogare pertanto la validità del testo vigente dell’accordo.
(4)Nella 65a sessione, che si terrà il 29 novembre 2024, l’ISC adotterà una decisione di proroga dell’accordo nel testo attuale fino al 31 dicembre 2026.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 65a sessione dell’ISC, in quanto un’ulteriore proroga dell’accordo è nell’interesse dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione alla 65a sessione del Consiglio internazionale dello zucchero consiste nel votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo di due anni, dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
PINTÉR S.
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