Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2686 della Commissione del 17 ottobre 2024 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal Regolamento d’Esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.DOMANDA

(1)La Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una domanda, in conformità all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con la quale viene chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese e di disporre la registrazione delle importazioni di grafite artificiale in blocchi o cilindri originaria della Repubblica popolare cinese.

(2)La domanda è stata presentata il 4 settembre 2024 dalla European Carbon and Graphite Association («ECGA»).

B.PRODOTTO

(3)Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con una densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore e una resistività elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore, anche dotati di nippli, con un diametro nominale superiore a 350 mm, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 (2) della Commissione con il codice NC ex 8545 11 00 (codici TARIC 8545 11 00 10 e 8545 11 00 15) e originari della Repubblica popolare cinese («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore.

(4)Il prodotto oggetto dell’inchiesta per una possibile elusione è costituito da grafite artificiale in blocchi o cilindri con una densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore e una resistività elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore con un diametro nominale superiore a 350 mm, attualmente classificata con i codici NC ex 3801 10 00 ed ex 3801 90 00 (codici TARIC 3801 10 00 15 e 3801 90 00 80) («prodotto oggetto dell’inchiesta»).

C.MISURE IN VIGORE

(5)Le misure attualmente in vigore e potenzialmente oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione («misure in vigore»).

D.MOTIVAZIONE

(6)La domanda contiene elementi di prova sufficienti a dimostrare che le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame vengono eluse mediante importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(7)Gli elementi di prova contenuti nella domanda dimostrano quanto di seguito descritto.

(8)Si è verificata una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni nell’Unione dalla Repubblica popolare cinese in seguito all’istituzione delle misure sulle importazioni del prodotto in esame. Nella domanda sono forniti elementi di prova del fatto che le esportazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese, oggetto delle misure in vigore, sono state sostituite in una certa misura dalle esportazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta.

(9)Questa modificazione appare derivare da una pratica per la quale non vi è una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, vale a dire le operazioni di assemblaggio/completamento dei pezzi cinesi nell’Unione e la successiva vendita sul mercato dell’Unione dei prodotti simili assemblati/completati. Gli elementi di prova dimostrano che tali operazioni di assemblaggio/completamento costituiscono un’elusione in quanto sono sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping che ha determinato l’imposizione delle misure in vigore, oppure nel periodo immediatamente precedente. Inoltre il valore dei pezzi originari della Repubblica popolare cinese è superiore al 60 % del valore complessivo dei pezzi del prodotto assemblato e il valore aggiunto ai pezzi originato nell’operazione di assemblaggio è inferiore al 25 % del costo di produzione.

(10)Gli elementi di prova dimostrano inoltre che, a causa delle pratiche descritte sopra, gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sul prodotto in esame sono indeboliti in termini sia di quantitativi sia di prezzi dal prodotto simile assemblato/completato. Sembra che volumi considerevoli di importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta siano entrati nel mercato dell’Unione. Vi sono inoltre sufficienti elementi di prova del fatto che i prezzi del prodotto simile assemblato/completato sono pregiudizievoli.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

Foto:

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