LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.
(2)Il regolamento (UE) 2021/821 affronta il rischio che prodotti di sorveglianza informatica siano usati in connessione alla repressione interna e/o all’attuazione di gravi violazioni dei diritti umani o del diritto umanitario internazionale.
(3)A norma dell’articolo 5, paragrafo 2, e dell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/821, la Commissione e il Consiglio mettono a disposizione degli esportatori orientamenti per quanto riguarda i prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi, data la necessità di assicurare l’efficienza del regime di controllo delle esportazioni dell’Unione in relazione alla cibersicurezza e la coerenza dell’attuazione di tale regolamento.
(4)La presente raccomandazione e gli orientamenti ad essa allegati mirano a sostenere gli esportatori nell’applicazione dei controlli sui prodotti di sorveglianza informatica non compresi negli elenchi, tra cui le misure di dovuta diligenza per valutare i rischi connessi all’esportazione di tali prodotti.
(5)Gli orientamenti allegati alla presente raccomandazione sono stati oggetto di ampie consultazioni nell’ambito del gruppo di esperti sulle tecnologie di sorveglianza nel 2022 e nel 2023 e tengono conto delle osservazioni ricevute nel quadro di una consultazione pubblica (2) svoltasi nel secondo trimestre del 2023.
(6)È opportuno ricordare che la presente raccomandazione e gli orientamenti allegati non hanno carattere vincolante. Gli esportatori dovrebbero pertanto rimanere tenuti a conformarsi agli obblighi loro imposti dal regolamento (UE) 2021/821, mentre la Commissione dovrebbe garantire che la presente raccomandazione rimanga pertinente nel tempo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
È raccomandato alle autorità competenti e agli esportatori degli Stati membri di tenere conto degli orientamenti di cui all’allegato della presente raccomandazione al fine di adempiere gli obblighi loro imposti dall’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/821.
Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2024
Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Vicepresidente esecutivo
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