IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 85, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, e dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), Eurojust può instaurare e mantenere una cooperazione con le autorità di paesi terzi sulla base di una strategia di cooperazione.
(2)A norma dell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1727, inoltre, Eurojust può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo a condizione che, tra l’altro, sia stato concluso un accordo internazionale tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
(3)Il 1o marzo 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica libanese per un accordo sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale («accordo»).
(4)I negoziati dell’accordo si sono conclusi con esito positivo a livello di squadre negoziali nel luglio 2023.
(5)L’accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti della Repubblica libanese, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione e dei suoi abitanti.
(6)L’accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sanciti rispettivamente agli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, l’accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Eurojust ai sensi dell’accordo.
(7)L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.
(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(9)Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 19/2024 il 28 agosto 2024.
(10)È opportuno firmare l’accordo.
(11)A norma dei trattati, la Commissione dovrebbe assicurare la firma dell’accordo, con riserva della sua conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica libanese sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica libanese competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale («accordo»), con riserva della sua conclusione (2).
Articolo 2
La Commissione assicura la firma dell’accordo, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
PINTÉR S.
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