LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1) («BPR»), in particolare l'articolo 50, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il 29 novembre 2019, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076 della Commissione (2) è stata rilasciata alla società Contec Europe un'autorizzazione dell'Unione per la messa a disposizione sul mercato e l'uso della famiglia di biocidi «Contec IPA Product Family» («autorizzazione»), con il numero di autorizzazione EU-0020460-0000. L'allegato II di tale regolamento di esecuzione contiene il sommario delle caratteristiche del biocida per la famiglia di biocidi «Contec IPA Product Family».
(2)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione (3) stabilisce le norme per le diverse categorie di modifiche dei biocidi richieste conformemente all'articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(3)Il 4 agosto 2021 Contec Europe ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») una notifica di modifiche amministrative dell'autorizzazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. La notifica è stata iscritta nel registro per i biocidi («registro») con il numero BC-QS069138-06. Le modifiche notificate riguardano l'aggiunta di una denominazione commerciale nel meta SPC 1, di un fabbricante del principio attivo e di un fabbricante di biocidi, nonché l'eliminazione delle informazioni sul materiale vettore nella sezione 6 del meta SPC 2.
(4)Il 28 febbraio 2022 Contec Europe ha presentato all'Agenzia una domanda di modifica minore dell'autorizzazione conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. La domanda è stata iscritta nel registro con il numero BC-LM074066-29 e riguarda un ampliamento della gamma di dimensioni dell'imballaggio dei prodotti nel meta SPC 1.
(5)Il 19 ottobre 2021 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (4) sulle modifiche amministrative notificate dell'autorizzazione conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, unitamente a una revisione del sommario delle caratteristiche del biocida. Nel parere si conclude che le modifiche proposte, riguardanti l'aggiunta di una denominazione commerciale nel meta SPC 1, di un fabbricante del principio attivo e di un fabbricante di biocidi, sono modifiche amministrative ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento (UE) n. 528/2012 e come specificato nel titolo 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 e che, dopo l'attuazione delle modifiche, le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 saranno ancora soddisfatte.
(6)L'Agenzia ha tuttavia concluso che la modifica relativa all'eliminazione delle informazioni sul vettore nella sezione 6 del meta SPC 2 non costituisce una modifica amministrativa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento (UE) n. 528/2012 e come specificato nel titolo 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, e dovrebbe pertanto essere respinta.
(7)Il 9 ottobre 2023 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione un parere (5) sulla domanda di modifica minore dell'autorizzazione conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, unitamente a una revisione del sommario delle caratteristiche del biocida e a una revisione della relazione di valutazione. In tale parere si conclude che la modifica proposta è una modifica minore ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera ab), del regolamento (UE) n. 528/2012 e come specificato nel titolo 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 e che, dopo l'attuazione della modifica, le condizioni di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 528/2012 saranno ancora soddisfatte.
(8)Il 10 novembre 2023 l'Agenzia ha trasmesso alla Commissione la revisione del sommario delle caratteristiche del biocida per la famiglia di biocidi «Contec IPA Product Family» in tutte le lingue ufficiali dell'Unione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6, e all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013, contenente tutte le modifiche amministrative e minori per cui era stata presentata domanda.
(9)La Commissione concorda con i pareri dell'Agenzia, fatta eccezione per la valutazione della notifica di una modifica amministrativa relativa all'eliminazione delle informazioni sul vettore nella sezione 6 del meta SPC 2. La Commissione ritiene che l'elenco delle modifiche amministrative di cui al titolo 1 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 non sia esaustivo e che la modifica notificata rientri nella definizione di modifica amministrativa di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera aa), del regolamento (UE) n. 528/2012. Tenuto conto della prassi seguita negli Stati membri, la Commissione ritiene tuttavia che debba essere mantenuta, nella sezione 6 del meta SPC 2, la descrizione della natura del vettore, mentre le informazioni sul contenuto di sostanza attiva e sul peso del vettore dovrebbero essere eliminate. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene opportuno modificare l'autorizzazione al fine di introdurre le modifiche amministrative e minori richieste da Contec Europe e accettate dalla Commissione.
(10)Fatta eccezione per le modifiche amministrative e minori accettate, tutte le altre informazioni incluse nel sommario delle caratteristiche del biocida di «Contec IPA Product Family» di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076 restano invariate.
(11)A fini di maggiore chiarezza e per agevolare l'accesso degli utilizzatori e delle parti interessate alla versione consolidata definitiva del sommario delle caratteristiche del biocida che deve essere pubblicata dall'Agenzia, è opportuno sostituire integralmente l'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076.
(12)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2076 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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