IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 85, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, e dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), Eurojust può instaurare e mantenere una cooperazione con le autorità di paesi terzi sulla base di una strategia di cooperazione.
(2)A norma dell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1727, inoltre, Eurojust può trasferire dati personali a un’autorità di un paese terzo a condizione che, tra l’altro, sia stato concluso un accordo internazionale tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
(3)Il 1o marzo 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Bosnia-Erzegovina per un accordo sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Bosnia-Erzegovina competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale («accordo»).
(4)I negoziati dell’accordo si sono conclusi con esito positivo a livello di squadre negoziali nel gennaio 2024. Dopo che gli Stati membri hanno approvato il testo a livello tecnico il 22 marzo 2024, la Bosnia-Erzegovina ha dato il suo accordo definitivo il 10 aprile 2024.
(5)L’accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione e dei suoi abitanti.
(6)L’accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sanciti rispettivamente agli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, l’accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Eurojust ai sensi dell’accordo.
(7)L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.
(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(9)Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 20/2024 il 6 settembre 2024.
(10)È pertanto firmare l’accordo.
(11)A norma dei trattati, la Commissione dovrebbe assicurare la firma dell’accordo, con riserva della sua conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Bosnia-Erzegovina sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Bosnia-Erzegovina competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale («accordo»), con riserva della sua conclusione (2).
Articolo 2
La Commissione assicura la firma dell’accordo, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 10 ottobre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
PINTÉR S.
Tratto da:
Link:
Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
Nb: Ritenete che possiamo migliore le nostre attività, oppure siete soddisfatti?
Cliccando sul link sottostante potrete esprimere, in modo anonimo, una valutazione sul centro Europe Direct di Gioiosa Jonica ‘CalabriaEuropa’:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php?lang=it