LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (1), in particolare l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il 16 aprile 2019 la società Diversey Europe Operations B.V. ha presentato all’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia»), in conformità all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una domanda di autorizzazione dell’Unione per una famiglia di biocidi denominata «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» dei tipi di prodotto 2, 3 e 4, quali descritti nell’allegato V di detto regolamento, confermando per iscritto che l’autorità competente della Lettonia aveva accettato di valutare la domanda. La domanda è stata registrata nel registro per i biocidi con il numero BC-FV051273-25.
(2)Il principio attivo contenuto nella famiglia di biocidi «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» è l’acido L-(+)-lattico, inserito nell’elenco dell’Unione contenente i principi attivi approvati di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 per i tipi di prodotto 2, 3 e 4.
(3)Il 28 febbraio 2023 l’autorità di valutazione competente ha trasmesso all’Agenzia, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, una relazione di valutazione e le conclusioni della sua valutazione.
(4)Il 2 ottobre 2023 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il suo parere (2), il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida per «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» e la relazione di valutazione finale sulla famiglia di biocidi, in conformità all’articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
(5)Nel parere si conclude che «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid» è una famiglia di biocidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera s), del regolamento (UE) n. 528/2012, che è ammissibile all’autorizzazione dell’Unione conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, di detto regolamento e, subordinatamente alla sua conformità al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida, soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 19, paragrafi 1 e 6, di detto regolamento.
(6)In conformità all’articolo 44, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 18 ottobre 2023 l’Agenzia ha trasmesso alla Commissione il progetto di sommario delle caratteristiche del biocida in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
(7)La Commissione concorda con il parere dell’Agenzia e ritiene pertanto opportuno rilasciare un’autorizzazione dell’Unione per la famiglia di biocidi «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid».
(8)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Alla società Diversey Europe Operations B.V. è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione con il numero di autorizzazione EU-0031644-0000 per la messa a disposizione sul mercato e l’uso della famiglia di biocidi «Taski-Room Care-Suma Family based on Lactic Acid», subordinatamente al rispetto dei termini e delle condizioni fissati nell’allegato.
L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 31 ottobre 2024 al 30 settembre 2034.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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Istockphoto (by Getty Images)
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