LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 187,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione (2) stabilisce le norme per la gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione e di esportazione.
(2)I contingenti tariffari per il riso con numero d’ordine 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 e 09.4168 di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono stati sovrarichiesti per diversi periodi di assegnazione.
(3)Al fine di garantire la corretta gestione di tali contingenti tariffari, è opportuno fissare i quantitativi massimi disponibili per le domande relative a tali contingenti tariffari sotto forma di quantitativo di riferimento, come stabilito all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione (3). È pertanto necessario modificare le tabelle di tali contingenti tariffari negli allegati I e III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(4)Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 stabilisce le norme specifiche che disciplinano il contingente tariffario per l’esportazione di formaggi verso gli Stati Uniti. A seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione, il quantitativo di tale contingente è stato ripartito tra l’Unione e il Regno Unito. In questo esercizio una divergenza nel calcolo ha comportato una discrepanza tra il quantitativo assegnato all’Unione dagli Stati Uniti e il quantitativo indicato nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/761. È pertanto opportuno adeguare di conseguenza l’allegato XIV.5 di tale regolamento di esecuzione.
(5)Le importazioni di prodotti lattiero-caseari dalla Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4516, 09.4523, 09.4524 e 09.4525 devono essere accompagnate da certificati IMA 1 validi. I modelli di tali certificati dovrebbero essere adeguati in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2023/608 della Commissione (4), del regolamento delegato (UE) 2024/1173 della Commissione (5) e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1178 della Commissione (6). Sebbene non sia necessario modificare il modello per i contingenti tariffari 09.4521 e 09.4522 per i formaggi importati dall’Australia, è opportuno adeguare di conseguenza i modelli di cui all’allegato XIV.5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 per le importazioni dalla Nuova Zelanda nell’ambito dei contingenti tariffari 09.4516 (formaggi) e 09.4523, 09.4524 e 09.4525 (burro).
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/761.
(7)Per garantire che le modifiche dei modelli dei certificati IMA 1 non ostacolino le attività commerciali, il presente regolamento dovrebbe prevedere un periodo transitorio durante il quale i certificati possano essere accettati sia nel vecchio che nel nuovo formato.
(8)Il requisito relativo al quantitativo di riferimento dovrebbe applicarsi ai contingenti tariffari con numero d’ordine 09.4112, 09.4117, 09.4118, 09.4119, 09.4130, 09.4154, 09.4166 e 09.4168 dopo un periodo transitorio sufficiente a consentire agli operatori di adeguare la loro attività alle nuove norme. Poiché il quantitativo di riferimento è calcolato sulla base delle importazioni effettuate da ciascun operatore nei due periodi di 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di titolo, si ritiene ragionevole applicare il quantitativo di riferimento solo a partire dal 23 novembre 2026, che è il primo giorno in cui gli operatori potranno presentare domande – corredate della prova del loro quantitativo di riferimento – di titoli validi per il periodo contingentale che inizia il 1o gennaio 2027.
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