Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2675 della Commissione del 10 ottobre 2024 che prevede un sostegno finanziario di emergenza per i settori agricoli colpiti da condizioni climatiche avverse in Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 221, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Durante l’estate del 2024 la Bulgaria è stata colpita da condizioni climatiche avverse eccezionali, in particolare temperature insolitamente calde e condizioni di siccità persistenti che hanno avuto gravi ripercussioni sulla produzione di colture primaverili, in particolare granturco e girasole, oltre a incendi senza precedenti che hanno avuto un impatto sulla produzione agricola nelle zone colpite.

(2)Nella seconda metà di aprile 2024 alcune parti della Germania sono state colpite da condizioni climatiche avverse eccezionali, in particolare gelate, che hanno danneggiato notevolmente i frutteti e le viti e di conseguenza la produzione di alcuni tipi di frutta e vino.

(3)Nel mese di luglio e all’inizio di agosto 2024 alcune parti dell’Estonia sono state colpite da condizioni climatiche avverse eccezionali, in particolare precipitazioni estremamente intense e inondazioni, precedute da condizioni climatiche avverse anomale durante l’inverno e la primavera del 2024. Le gelate e le ondate di freddo, con temperature record nei mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024, sono state seguite da temperature insolitamente calde a partire da marzo 2024, con conseguenti condizioni di siccità, e successivamente da gelate all’inizio di maggio 2024 e grandine all’inizio di giugno 2024. Queste condizioni meteorologiche estremamente variabili hanno inciso sulla produzione delle colture, in particolare patate, colza e ortofrutticoli.

(4)Nella prima metà del 2024 alcune parti dell’Italia sono state colpite da condizioni climatiche avverse eccezionali. Nella parte meridionale del paese e nelle isole sono state registrate temperature insolitamente calde e condizioni di siccità che hanno inciso pesantemente sulla produzione di ortofrutticoli, vino e seminativi, specialmente nel settore dei cereali.

(5)Nel luglio 2024 alcune parti della Romania sono state colpite da condizioni climatiche avverse eccezionali, in particolare ondate di calore, accompagnate da violente tempeste e forti grandinate, seguite da temperature insolitamente calde e condizioni di siccità, che hanno causato danni notevoli alla produzione di seminativi. Questi eventi meteorologici anomali hanno inciso pesantemente sulla produzione di semi oleosi e sul settore dei cereali.

(6)Sebbene alcuni elementi indichino che simili condizioni climatiche avverse si verificano in tutta l’Unione in un contesto generale di rischi crescenti per l’agricoltura legati ai cambiamenti climatici, l’intensità degli eventi in Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania è stata eccezionale, con effetti su una superficie notevolmente estesa e una parte consistente della produzione.

(7)Gli ingenti danni causati da tali condizioni climatiche avverse ai produttori agricoli e la conseguente perdita di reddito per i produttori colpiti in Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania mettono a repentaglio la redditività economica delle aziende agricole.

(8)È pertanto opportuno adottare una misura eccezionale per contribuire ad affrontare i problemi specifici derivanti dalle condizioni climatiche avverse in Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania.

(9)Gli ingenti danni e le perdite economiche subiti dai produttori agricoli a causa delle condizioni climatiche avverse costituiscono un problema specifico ai sensi dell’articolo 221 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che non può essere prontamente affrontato mediante misure adottate a norma degli articoli 219 o 220 di tale regolamento. La situazione non è specificamente collegata a una particolare turbativa del mercato o a una precisa minaccia di turbativa del mercato. Non è nemmeno collegata a misure destinate a combattere la diffusione di malattie degli animali o la perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante.

(10)È opportuno fissare gli importi a disposizione di Bulgaria, Germania, Estonia, Italia e Romania tenendo conto in particolare del peso rispettivo di tali Stati membri nel settore agricolo dell’Unione, sulla base dei massimali netti per i pagamenti diretti di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), e dell’impatto delle condizioni climatiche avverse nei suddetti Stati membri.

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EurLex

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