LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 25, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente al regolamento (UE) 2023/988, il sistema di allarme rapido Safety Gate serve per lo scambio di informazioni sulle misure correttive riguardanti i prodotti pericolosi. Al fine di garantire un flusso di informazioni efficiente e il corretto funzionamento del sistema di allarme rapido Safety Gate, ciascuno Stato membro è tenuto, a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/988, a designare un unico punto di contatto nazionale per il sistema di allarme rapido Safety Gate («punto di contatto Safety Gate»). A norma dell’articolo 25, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2023/988, il punto di contatto Safety Gate è responsabile almeno di controllare la completezza delle notifiche trasmesse alla Commissione per convalida e di comunicare con la Commissione in merito ai compiti di cui all’articolo 26, paragrafi da 1 a 6, di tale regolamento. La designazione del punto di contatto nazionale Safety Gate non dovrebbe pregiudicare la competenza degli Stati membri a organizzare il proprio sistema di vigilanza del mercato.
(2)La decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione (2) reca le linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) istituito dall’abrogata direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale decisione di esecuzione stabilisce i compiti dei punti di contatto nazionali RAPEX, tra cui organizzare e dirigere il lavoro delle autorità nazionali competenti, assicurarsi che tutti i compiti siano svolti correttamente e in particolare che tutte le informazioni necessarie siano comunicate senza indugio alla Commissione e coordinare tutte le attività e le iniziative nazionali in relazione col sistema. Data l’esperienza positiva nel funzionamento dei punti di contatto nazionali RAPEX, è opportuno che tra i ruoli e i compiti dei punti di contatto Safety Gate figurino, ove appropriato, quelli stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/417.
(3)Per garantire un flusso efficiente di informazioni tra il punto di contatto Safety Gate e le varie autorità che partecipano al sistema di allarme rapido Safety Gate in un determinato Stato membro, il punto di contatto Safety Gate dovrebbe organizzare e dirigere il lavoro della propria rete di autorità nazionali che intervengono nel sistema di allarme rapido Safety Gate («rete nazionale Safety Gate»).
(4)In linea con i loro attuali compiti a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/417 e al fine di garantire l’uso efficiente del sistema di allarme rapido Safety Gate e la coerenza delle informazioni trasmesse, i punti di contatto Safety Gate dovrebbero addestrare all’uso del sistema, e assistere, le autorità nazionali.
(5)Per evitare doppioni nel sistema di allarme rapido Safety Gate, i punti di contatto Safety Gate, prima di trasmettere una notifica, dovrebbero verificare, se del caso con la collaborazione delle autorità nazionali, se una data misura relativa a un prodotto non sia già stata notificata nel sistema.
(6)Il Product Safety eSurveillance Webcrawler, un’applicazione informatica sviluppata e gestita dalla Commissione, mira a individuare i prodotti che sono stati notificati nel sistema di allarme rapido Safety Gate e che sono ancora venduti o ricompaiono nei negozi e mercati online. Per migliorare l’efficacia della vigilanza del mercato online, è opportuno promuovere ampiamente l’utilizzo di tale applicazione, se del caso unitamente ad altri strumenti analoghi utilizzati dalle autorità.
(7)La Commissione e le autorità nazionali agiscono in qualità di contitolari del trattamento dei dati nel sistema di allarme rapido Safety Gate a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). È pertanto opportuno specificare i ruoli e le responsabilità di ciascun contitolare del trattamento.
(8)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione del regolamento (UE) 2023/988.
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