LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:
(1)I livelli massimi di residui («LMR») per le sostanze attive 1,4-dimetilnaftalene, acido difluoroacetico (DFA), fluopyram e flupyradifurone sono stati fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
(2)Per quanto riguarda l’1,4-dimetilnaftalene, è stata presentata una domanda di modifica dell’LMR vigente nelle patate a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005. Inoltre il richiedente ha presentato informazioni, in precedenza non disponibili durante il riesame degli LMR per tale sostanza condotto a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005, relative alla natura dei residui nei prodotti trasformati per le patate e ai metodi di analisi per i prodotti di origine animale.
(3)Conformemente agli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 396/2005, lo Stato membro interessato ha valutato tale domanda e ha trasmesso la relazione di valutazione alla Commissione. Nella relazione di valutazione lo Stato membro ha valutato l’assunzione dietetica degli animali d’allevamento tenendo conto dell’assunzione, da parte di tali animali, di prodotti ottenuti dalle patate e ha proposto di ridurre alcuni degli LMR vigenti per l’1,4-dimetilnaftalene nei prodotti di origine animale ottenuti da mammiferi e di aumentare gli LMR per tale sostanza nei «prodotti ottenuti da pollame» e nelle «uova di volatili».
(4)L’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione. Essa ha esaminato in particolare i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti (2). L’Autorità ha trasmesso il proprio parere motivato al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.
(5)Per quanto riguarda le informazioni in precedenza non disponibili relative alla natura dei residui nei prodotti trasformati per le patate e ai metodi di analisi per i prodotti di origine animale presentate dal richiedente, l’Autorità ha concluso che tali lacune di dati sono state sufficientemente colmate.
(6)È pertanto opportuno sopprimere dall’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 l’obbligo di presentare informazioni supplementari per le patate e i prodotti di origine animale.
(7)Per quanto riguarda le modifiche degli LMR richieste dal richiedente per l’1,4-dimetilnaftalene in patate, grasso di suini, «suini, altri», «prodotti ottenuti da bovini», muscolo, grasso, fegato, frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) e «altri» di ovini, muscolo, grasso, fegato, frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene) e «altri» di caprini, «prodotti ottenuti da equidi», «prodotti ottenuti da pollame», «latte» e «uova di volatili», l’Autorità ha concluso che sono state rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e che, sulla base di una valutazione dell’esposizione di 27 gruppi specifici di consumatori europei, tali modifiche erano accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori. L’Autorità ha tenuto conto delle informazioni più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l’esposizione lungo tutto l’arco della vita a questa sostanza attraverso il consumo di tutti i prodotti alimentari che possono contenerla, né l’esposizione a breve termine dovuta a un elevato consumo dei prodotti in questione indicano un rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
(8)Nel suo parere motivato l’Autorità non ha raccomandato LMR specifici per la categoria «frattaglie commestibili (diverse da fegato e rene)» dei vari gruppi di prodotti di origine animale.
(9)Al fine di garantire che tali LMR siano fissati a un livello realistico, è opportuno fissarli all’LMR più elevato applicabile a uno dei prodotti all’interno dello stesso gruppo di prodotti.
(10)Nel suo parere motivato l’Autorità non ha raccomandato LMR specifici per il gruppo «prodotti ottenuti da altri animali terrestri d’allevamento».
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