Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2576 della Commissione del 2 ottobre 2024 che approva il 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil) ciclopropancarbossilato di 2-metil-4-osso-3-(prop-2-inil) ciclopent-2-en-1-ile (Pralletrina).

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l'eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. In tale elenco figura il 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di 2-metil-4-osso-3-(prop-2-inil)ciclopent-2-en-1-ile (Pralletrina) (N. CAS: 23031-36-9) per il tipo di prodotto 18.

(2)La Pralletrina è stata oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18 (Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli altri artropodi), quale descritto nell'allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che corrisponde al tipo di prodotto 18 quale descritto nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3)Il 9 aprile 2012 l'autorità di valutazione competente della Grecia, che è stata designata Stato membro relatore, ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, unitamente alle sue conclusioni. Dopo la presentazione della relazione di valutazione si sono tenute discussioni in occasione di riunioni tecniche organizzate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia").

(4)Dall'articolo 90, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012 risulta che le sostanze la cui valutazione da parte degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 devono essere valutate conformemente alle condizioni sostanziali di approvazione stabilite dalla direttiva 98/8/CE.

(5)In conformità all'articolo 75, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 528/2012, il comitato sui biocidi prepara il parere dell'Agenzia in merito alle domande di approvazione dei principi attivi. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, in combinato disposto con l'articolo 75, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 26 febbraio 2024 il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell'Agenzia (4) tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.

(6)Nel suo parere l'Agenzia ha concluso che i biocidi del tipo di prodotto 18 contenenti Pralletrina possono essere considerati conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della direttiva 98/8/CE, purché siano rispettate determinate prescrizioni relative al loro uso.

(7)Tenuto conto del parere dell'Agenzia, è opportuno approvare la Pralletrina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni, tra cui determinate condizioni per l'immissione sul mercato di articoli trattati con la Pralletrina o che la contengono.

(8)Nel suo parere l'Agenzia conclude inoltre che la Pralletrina soddisfa i criteri per essere considerata una sostanza molto persistente e tossica conformemente all'allegato XIII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). La Pralletrina soddisfa quindi la condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 528/2012 e dovrebbe pertanto, ai fini dell'articolo 23, paragrafo 1, del medesimo regolamento, essere considerata una sostanza candidata alla sostituzione.

(9)Conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a effettuare una valutazione comparativa nell'ambito della valutazione di una domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di un biocida contenente un principio attivo candidato alla sostituzione.

(10)Poiché dall'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012 si può evincere che le sostanze per le quali la valutazione degli Stati membri è stata completata entro il 1o settembre 2013 dovrebbero essere approvate alle condizioni sostanziali di approvazione stabilite dalla direttiva 98/8/CE, è opportuno che il periodo di approvazione sia di dieci anni, in linea con la prassi consolidata a norma di detta direttiva.

(11)Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo ragionevole, tale da consentire ai portatori di interesse di prepararsi a soddisfare le nuove prescrizioni.

(12)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropancarbossilato di 2-metil-4-osso-3-(prop-2-inil)ciclopent-2-en-1-ile ("Pralletrina") è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 18, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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