Reg. (UE) 2024/2591 del Consiglio del 10 settembre 2024 relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità UE e la Repubblica di Guinea-Bissau.

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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (1) («accordo»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio (2) è entrato in vigore il 15 aprile 2008. L’accordo è tacitamente rinnovabile e resta in vigore. Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo è giunto a scadenza il 14 giugno 2024.

(2)Il 14 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Guinea-Bissau per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

(3)La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo di attuazione di tale accordo. In esito negoziati, il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029) («protocollo») è stato siglato il 16 maggio 2024.

(4)A norma della decisione (UE) 2024/2588 del Consiglio (3) il protocollo è stato firmato il 18 settembre 2024, con riserva della sua conclusione in data successiva.

(5)È opportuno che le possibilità di pesca previste dal protocollo, stabilite nel rispetto dei pareri scientifici e delle raccomandazioni del comitato scientifico misto e conformemente alle raccomandazioni e alle risoluzioni adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, siano ripartite tra gli Stati membri per l’intero periodo di applicazione del protocollo stesso.

(6)Le suddette misure sono urgenti viste l’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca della Guinea-Bissau e la necessità di ridurre il più possibile l’interruzione di tali attività. Il protocollo si applicherà pertanto a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma per consentire quanto prima le attività di pesca dei pescherecci dell’Unione. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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