IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (1) («accordo»), approvato mediante il regolamento (CE) n. 241/2008 del Consiglio (2), è entrato in vigore il 15 aprile 2008. Il relativo protocollo, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo, è giunto a scadenza il 14 giugno 2024.
(2)Il 14 febbraio 2024 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con la Guinea-Bissau per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.
(3)La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo. A seguito dei negoziati, il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029) («protocollo») è stato siglato il 16 maggio 2024.
(4)Scopo del protocollo è permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca della Guinea-Bissau e consentire all’Unione e alla Guinea-Bissau di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Guinea-Bissau. Tale cooperazione contribuisce anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.
(5)Il protocollo dovrebbe essere firmato a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(6)Il protocollo dovrebbe applicarsi quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca della Guinea-Bissau e della necessità di limitare il più possibile l’interruzione di tali attività.
(7)Il protocollo dovrebbe pertanto applicarsi a titolo provvisorio dalla data della sua firma.
(8)In conformità dei trattati, la Commissione assicurerà la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione.
(9)Conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere il 27 agosto 2024,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau (2024-2029) (4) («protocollo»), con riserva della conclusione del protocollo.
Articolo 2
La Commissione assicura la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione.
Articolo 3
Conformemente al suo articolo 19, il protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 10 settembre 2024
Per il Consiglio
Il presidente
BÓKA J.
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