IL COMITATO MISTO CETA,
visto l’accordo economico e commerciale globale (CETA) tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Canada, dall’altra, in particolare l’articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), e l’articolo 26.2, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)In conformità all’articolo 30.7, paragrafo 3, dell’accordo, alcune parti dell’accordo sono state applicate a titolo provvisorio a decorrere dal 21 settembre 2017.
(2)In conformità all’articolo 26.1, paragrafo 4, lettera d), dell’accordo, il comitato misto CETA è tenuto ad adottare il proprio regolamento interno.
(3)In conformità all’articolo 26.2, paragrafo 4, dell’accordo, se lo ritengono opportuno, i comitati specializzati stabiliscono e modificano i propri regolamenti interni,
DECIDE:
È adottato il regolamento interno del comitato misto CETA e dei suoi comitati specializzati, che figura nell’allegato.
Fatto a Montreal, il 26 settembre 2018
Per il comitato misto CETA
A nome dell’UE
Cecilia MALMSTRÖM
A nome del Canada
Jim CARR
Tratto da:
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Foto:
Istockphoto (by Getty Images)
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