Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2610 della Commissione del 30 settembre 2024 che modifica gli allegati V e XIV del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/404.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell'Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4)Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)Israele figura nell'elenco da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tutti i prodotti a base di pollame che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 e l'ingresso nell'Unione dei pertinenti prodotti a base di pollame che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati V e XIV è stato sospeso a causa della comparsa di focolai della malattia di Newcastle o di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Le condizioni specifiche «P2» o «P1» di cui alla colonna 4 della tabella che figura nella parte 1, sezione B, degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 riflettono, rispettivamente, che la sospensione di zone specifiche in Israele è dovuta alla comparsa di focolai della malattia di Newcastle o di HPAI.

(6)Il 4 settembre 2024 Israele ha informato la Commissione in merito alla conferma di un focolaio di HPAI, sottotipo H5N1, in uno stabilimento avicolo in cui sono allevati tacchini situato nel Distretto settentrionale.

(7)Per tenere conto di tale recente focolaio di HPAI nel Distretto settentrionale di Israele è opportuno aggiungere, per le zone pertinenti di Israele, la condizione specifica «P1» di cui alla colonna 4 della tabella che figura nella parte 1, sezione B, degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(8)Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di due focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame negli Stati della California e della Florida, confermati il 18 settembre 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(9)A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI, l'autorità veterinaria degli Stati Uniti ha istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e di limitare la diffusione di tale malattia.

(10)Gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di questi recenti focolai negli Stati della California e della Florida.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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