Regolamento Delegato (UE) 2024/2220 della Commissione del 26 luglio 2024 che integra il Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 6, e l’articolo 6, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2019/2144 stabilisce l’obbligo generale per i veicoli a motore di essere dotati di determinati sistemi avanzati per veicoli. L’allegato II di tale regolamento dovrebbe elencare i requisiti per l’omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l’omologazione di tali sistemi come entità tecniche. È necessario integrare tali requisiti stabilendo norme armonizzate dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per tale omologazione.

(2)I requisiti tecnici e le procedure di prova di cui al presente regolamento riguardano i veicoli a motore delle categorie M2, M3, N2 e N3, in conformità alle date a partire dalle quali sarà rifiutato il rilascio dell’omologazione UE per tali categorie di veicoli a motore, stabilite nel regolamento (UE) 2019/2144.

(3)Conformemente all’articolo 3, punto 13, del regolamento (UE) 2019/2144, il registratore di dati di evento è un sistema progettato esclusivamente al fine di registrare e memorizzare i parametri relativi agli incidenti e le informazioni immediatamente prima, durante e immediatamente dopo una collisione, al fine di acquisire dati più precisi e approfonditi sugli incidenti che consentano agli Stati membri di effettuare analisi della sicurezza stradale e valutare l’efficacia di misure specifiche.

(4)Le procedure di prova e i requisiti tecnici dettagliati per l’omologazione dei tipi di veicolo relativamente ai registratori di dati di evento sono soggette alle disposizioni del regolamento ONU n. 169 (2). Tale regolamento ONU dovrebbe pertanto essere aggiunto all’elenco dei requisiti applicabili di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2144.

(5)Il regolamento ONU n. 169 comprende le prescrizioni relative agli elementi di dati che i registratori di dati di evento devono registrare, al formato di tali dati, al rilevamento, alla registrazione e alla memorizzazione a bordo dei dati, nonché alla capacità di sopravvivenza.

(6)Al fine di garantire che i costruttori di veicoli adottino misure adeguate per garantire la protezione dalla manipolazione dei dati del registratore di dati di evento e la disponibilità dei dati del registratore di dati di evento attraverso l’interfaccia standardizzata, e al fine di consentire l’anonimizzazione di tali dati, tali requisiti dovrebbero essere integrati da requisiti aggiuntivi per il recupero dei dati, la privacy e la sicurezza dei dati.

(7)Per garantire che i dati registrati dai registratori di dati di evento rimangano anonimizzati, è opportuno prevedere l’obbligo per i costruttori di adottare misure adeguate per impedire che tali dati siano segnalati o recuperati insieme a qualsiasi informazione relativa a una persona fisica.

(8)Fino a quando, mediante atto delegato della Commissione, non saranno posti in essere protocolli di comunicazione standardizzati per l’accesso ai dati di evento e il loro recupero, i costruttori di veicoli dovrebbero fornire informazioni alle parti interessate su come accedere ai dati nel registratore di dati di evento, come recuperarli e come interpretarli.

(9)Il corretto stato operativo dei registratori di dati di evento, nonché la loro corretta funzionalità e l’integrità del software, dovrebbero essere verificati mediante controlli tecnici periodici dei veicoli.

(10)La tabella contenente l’elenco dei requisiti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/2144 non contiene alcun riferimento ad atti normativi per quanto riguarda i registratori di dati di evento per le categorie M2, M3, N2 e N3. È pertanto necessario introdurre un riferimento al presente regolamento e al regolamento ONU n. 169 in tale allegato.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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