Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2677 della Commissione dell’8 ottobre 2024 che modifica gli allegati V e XIV del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2021/404.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4)Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

(5)Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nello stato dell’Idaho, confermato il 27 settembre 2024 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

(6)A seguito della comparsa di questo recente focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità, l’autorità veterinaria degli Stati Uniti ha istituito una zona soggetta a restrizioni di almeno 10 km attorno allo stabilimento interessato e ha attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’HPAI e limitarne la diffusione.

(7)Gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nel loro territorio e sulle misure adottate per prevenire l’ulteriore diffusione dell’HPAI a seguito della comparsa di questo recente focolaio nello stato dell’Idaho.

(8)Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nella zona soggetta a restrizioni istituita dall’autorità veterinaria degli Stati Uniti la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, sia opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalla suddetta zona soggetta a restrizioni nello stato dell’Idaho.

(9)È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa all’HPAI negli Stati Uniti.

(10)Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica negli Stati Uniti per quanto riguarda l’HPAI, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza.

(11)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

Tratto da:

Link:

EurLex

Foto:

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