LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi («ETIAS») applicabile ai cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto che intendono entrare nel territorio degli Stati membri.
(2)A norma degli articoli 18 e 24 del regolamento (UE) 2018/1240, al fine di compensare i costi di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS, i richiedenti sono, in linea di principio, tenuti al pagamento di diritti.
(3)È pertanto necessario stabilire i metodi di pagamento da utilizzare e il processo di riscossione dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi.
(4)La riscossione dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi dovrebbe essere effettuata da un prestatore di servizi di pagamento selezionato in base a una procedura di appalto.
(5)Per tenere conto della diversità geografica dei richiedenti e della diversa disponibilità di metodi di pagamento nel mondo, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe accettare un’ampia gamma di metodi per il pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi da parte dei cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240.
(6)Per effettuare il pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi in modo sicuro e per ridurre il più possibile il rischio di frode, le operazioni di pagamento e i metodi di pagamento utilizzati dovrebbero rispettare rigorosamente le disposizioni della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione. (3)
(7)Al fine di garantire che il pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi possa essere collegato a una domanda specifica, al momento dell’avvio della procedura di pagamento il sistema d’informazione ETIAS dovrebbe comunicare al prestatore dei servizi di pagamento un identificativo temporaneo per il fascicolo di domanda di cui al capo III del regolamento (UE) 2018/1240.
(8)Per salvaguardare i dati personali dei richiedenti un’autorizzazione ai viaggi ETIAS, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe chiedere loro altre informazioni se non quelle necessarie affinché il pagamento dei diritti per tale autorizzazione vada a buon fine.
(9)Una volta avvenuto il pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi da parte del richiedente, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe mettere a disposizione del sistema d’informazione ETIAS il numero di riferimento unico del pagamento di cui all’articolo 19, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2018/1240, unitamente all’identificativo temporaneo del fascicolo di domanda, in modo che il sistema d’informazione ETIAS possa verificare, conformemente all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1240, se una domanda debba essere ritenuta ammissibile.
(10)Al fine di garantire un’accurata riconciliazione dei pagamenti, la Commissione dovrebbe ricevere dall’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA») e dal prestatore di servizi di pagamento il numero totale degli avvenuti pagamenti e i loro numeri di riferimento unici.
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