Regolamento Delegato (UE) 2024/2104 della Commissione del 27 giugno 2024 che integra il Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce il quadro per i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali effettuati al fine di verificare la conformità alla legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare. Tale quadro comprende i controlli ufficiali effettuati sugli animali e sulle merci in entrata nell’Unione.

(2)L’articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625 impone agli Stati membri di effettuare i controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri designati su ciascuna partita delle categorie di animali e merci di cui a tale disposizione. Per tali animali e merci, ciascuna partita deve essere preventivamente notificata e sottoposta a controlli presso i posti di controllo frontalieri utilizzando il documento sanitario comune di entrata (DSCE) di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) 2017/625. Il DSCE deve essere inserito nel sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), istituito e gestito dalla Commissione in conformità all’articolo 131, paragrafo 1, di tale regolamento.

(3)A norma dell’articolo 44 del regolamento (UE) 2017/625 gli Stati membri sono tenuti a effettuare controlli ufficiali periodici, in base al rischio e con frequenza adeguata, sugli animali e sulle merci che entrano nell’Unione e a cui non si applicano gli articoli 47 e 48 di tale regolamento. La frequenza adeguata deve essere determinata prendendo in considerazione i criteri di cui all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 e, per i prodotti fitosanitari, anche i criteri stabiliti all’articolo 24, paragrafo 2, di tale regolamento. Se effettuati, tali controlli ufficiali devono sempre comprendere un controllo documentale e controlli di identità e controlli fisici in funzione dei rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante, dei rischi per il benessere degli animali o, relativamente a organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente.

(4)In conformità all’articolo 44, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625, i controlli ufficiali sulle merci che entrano nell’Unione da paesi terzi e a cui non si applicano gli articoli 47 e 48 di tale regolamento devono essere effettuati, tra gli altri luoghi previsti, presso un posto di controllo frontaliero.

(5)Talune merci che entrano nell’Unione da paesi terzi comportano rischi sanitari per l’uomo, per gli animali e per le piante, rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente. Informazioni sulla legislazione dei paesi terzi in un determinato settore, sull’effettuazione, da parte delle autorità competenti dei paesi terzi, di adeguati controlli ufficiali in tale settore o qualsiasi altra informazione pertinente derivante da contatti bilaterali con paesi terzi consentono alle autorità competenti degli Stati membri di valutare i precedenti di conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 relativamente alle merci in questione.

(6)Se le autorità competenti al posto di controllo frontaliero effettuano controlli ufficiali su tali merci, i controlli ufficiali devono comprendere controlli documentali, controlli di identità e controlli fisici. Per poter organizzare tali controlli in modo efficiente al fine di evitare l’introduzione di rischi nell’Unione, le autorità competenti dovrebbero poter ricevere in anticipo informazioni standardizzate che descrivano le partite con un livello di dettaglio sufficiente a consentire loro di identificare immediatamente e inequivocabilmente le partite, la relativa destinazione e l’uso previsto.

(7)È pertanto opportuno integrare il regolamento (UE) 2017/625 in conformità all’articolo 45, paragrafo 4, di tale regolamento e precisare i casi e le condizioni in cui le autorità competenti degli Stati membri possono chiedere agli operatori di notificare l’arrivo di partite di talune merci provenienti da paesi terzi. La determinazione di tali casi e condizioni dovrebbe basarsi su una valutazione dei rischi sanitari per l’uomo, per gli animali o per le piante, dei rischi per il benessere degli animali o, relativamente a OGM e prodotti fitosanitari, anche per l’ambiente connessi con le merci in questione, o dei precedenti di conformità a quanto prescritto dalla normativa di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625 relativamente alle merci in questione. Inoltre le notifiche di arrivo dovrebbero riguardare partite di merci soggette a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontalieri in conformità all’articolo 44, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/625.

(8)A norma dell’articolo 133, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625, le notifiche di arrivo devono essere effettuate tramite l’IMSOC. Al fine di agevolare lo scambio tempestivo di dati tra le autorità competenti che effettuano i controlli sanitari e fitosanitari e le autorità doganali, compresi gli scambi per via elettronica, l’operatore responsabile della partita dovrebbe notificare l’arrivo di tale partita compilando e inserendo i dati pertinenti nel sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) dell’IMSOC per la trasmissione alle autorità competenti ai posti di controllo frontalieri di primo arrivo nell’Unione e per l’accesso ai dati da parte delle autorità doganali conformemente all’articolo 38, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (2).

(9)Nella notifica di arrivo l’operatore responsabile della partita dovrebbe fornire una descrizione della partita con un livello di dettaglio sufficiente a consentire alle autorità competenti di identificare immediatamente e inequivocabilmente la partita, la relativa destinazione e l’uso previsto, quali il consumo umano, l’alimentazione animale, l’uso come articolo da esposizione, campione, materiali a contatto con gli alimenti, prodotti fitosanitari o altro. Inoltre l’operatore responsabile della partita dovrebbe attestare, mediante una dichiarazione, che le informazioni fornite nella notifica di arrivo sono veritiere e complete. Per agevolare la procedura e per motivi di certezza del diritto, le informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando un formato standardizzato.

(10)Nel formato standardizzato utilizzato per descrivere la partita gli operatori responsabili della partita dovrebbero poter indicare che tale partita deve essere trasferita a strutture per il successivo trasporto designate in conformità all’articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2019/2124 della Commissione (3). Gli operatori responsabili della partita dovrebbero inoltre poter indicare che la partita deve essere trasferita ai depositi doganali di cui all’articolo 240, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o a una struttura di deposito per la custodia temporanea di cui all’articolo 147, paragrafo 1, di tale regolamento. Gli operatori dovrebbero descrivere la partita con riferimento al codice e al titolo della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (5) e al codice della tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC).

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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