Regolamento Delegato (UE) 2024/2511 della Commissione del 2 maggio 2024 che integra il Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento e del Consiglio per quanto.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/1240 istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi («ETIAS») applicabile ai cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo del visto che intendono entrare nel territorio degli Stati membri.

(2)A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) 2018/1240, le spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS devono essere coperte dalle entrate generate dai diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS. Per conoscere la struttura e individuare eventuali aumenti significativi o persistenti di tali spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS, la Commissione dovrebbe riesaminarne, su base annua, i relativi importi forniti dagli Stati membri nonché dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Frontex»), dall’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («eu-LISA») e dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto («Europol») (di seguito denominate collettivamente «agenzie») nell’ambito dei loro obblighi di comunicazione preesistenti.

(3)Un aumento significativo o persistente di tali spese dovrebbe portare a una modifica dell’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS. A tal fine, per individuare eventuali aumenti significativi o persistenti, la Commissione dovrebbe raffrontare le spese di funzionamento e di manutenzione dell’ETIAS riferite dagli Stati membri e dalle agenzie in un determinato anno con quelle comunicate negli anni precedenti. Al fine di ridurre al minimo gli obblighi di comunicazione, tale raffronto dovrebbe essere effettuato sulla base dei dati già forniti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Per stabilire se un aumento dell’importo dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi ETIAS sia giustificato, gli Stati membri e le agenzie dovrebbero fornire, su richiesta della Commissione, i motivi alla base dell’aumento delle spese di funzionamento e di manutenzione.

(4)Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (4).

(5)Dato che il regolamento (UE) 2018/1240 si basa sull’acquis di Schengen, a norma dell’articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca ha notificato la sua intenzione di recepire tale regolamento nel proprio diritto interno. La Danimarca è pertanto vincolata dal presente regolamento.

(6)Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(7)Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (6) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (7).

(8)Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (8) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (9)

(9)Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (10) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (11).

(10)Il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’atto di adesione del 2003.

Per saperne di più:

Tratto da:

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EurLex

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