Regolamento d’Esecuzione (UE) 2024/2526 della Commissione del 23 settembre 2024 recante modifica degli allegati I e II del Regolamento d’Esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo per la peste suina africana.

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LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 3, e l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia virale infettiva che colpisce i suini detenuti e selvatici e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione. Gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono in particolare l'adozione di determinate misure in caso di conferma ufficiale di un focolaio di una malattia di categoria A in animali detenuti, compresa la peste suina africana in suini detenuti. Più precisamente, tali disposizioni prevedono l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni, comprendente una zona di protezione e una zona di sorveglianza, e il divieto di movimenti di animali detenuti delle specie elencate e dei relativi prodotti di origine animale.

(3)Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione (3) stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri elencati o nei quali sono presenti aree elencate negli allegati I e II di tale regolamento (Stati membri interessati). Detto regolamento di esecuzione stabilisce norme riguardanti l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato I, delle zone soggette a restrizioni I, II e III a seguito di focolai di peste suina africana e l'inserimento nell'elenco a livello dell'Unione, di cui all'allegato II, a seguito di un focolaio di peste suina africana in uno Stato membro o in una zona precedentemente indenni da malattia.

(4)Inoltre, in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro, l'articolo 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 prevede l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni da parte dell'autorità competente di tale Stato membro, conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687.

(5)La Germania ha informato la Commissione in merito alla situazione della peste suina africana sul suo territorio in quel momento, a seguito della conferma, in data 7 giugno 2024, di un focolaio di tale malattia in suini detenuti nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore in una zona precedentemente indenne da malattia. Conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/594, la Germania ha istituito una zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, in cui erano applicate le misure generali di controllo delle malattie stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/687, al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.

(6)La decisione di esecuzione (UE) 2024/1695 della Commissione (4) è stata adottata a seguito delle informazioni fatte pervenire dalla Germania riguardanti la comparsa di detto focolaio in suini detenuti nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore di tale Stato membro.

(7)Inoltre la zona soggetta a restrizioni istituita dall'autorità competente della Germania nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore è stata inserita nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2024/1857 della Commissione (5) e la decisione di esecuzione (UE) 2024/1695 è stata abrogata. Il termine di applicazione della suddetta zona soggetta a restrizioni è scaduto il 7 settembre 2024.

(8)La Germania ha informato la Commissione del fatto che l'attuale situazione della peste suina africana in suini detenuti nella zona soggetta a restrizioni nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore è favorevole e che le misure per le zone di protezione e le zone di sorveglianza sono state debitamente attuate conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 al fine di prevenire l'ulteriore diffusione di tale malattia.

(9)Tenuto conto dell'attuale situazione favorevole della peste suina africana nei suini detenuti nel Land Meclemburgo-Pomerania anteriore e delle misure debitamente attuate dalla Germania conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687, in particolare quelle di cui agli articoli 21 e 22 dello stesso, e in linea con le misure di riduzione dei rischi per la peste suina africana stabilite nel codice della WOAH, è opportuno sopprimere tale area del Land Meclemburgo-Pomerania anteriore dagli elenchi di cui all'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 data l'assenza di focolai di peste suina africana in suini detenuti e selvatici in tale zona soggetta a restrizioni, comprendente zone di protezione e zone di sorveglianza, negli ultimi tre mesi.

(10)Le aree elencate come zone soggette a restrizioni I, II e III nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 si basano sulla situazione epidemiologica della peste suina africana nell'Unione.

Per saperne di più:

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EurLex

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