LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 223, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell’articolo 55, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2017/891 della Commissione (2), gli Stati membri devono comunicare alla Commissione i prezzi alla produzione rilevati per i prodotti ortofrutticoli corrispondenti ai tipi e alle varietà di prodotti, ai calibri e alle presentazioni di cui all’allegato VI di detto regolamento. Al fine di allineare le comunicazioni degli Stati membri e migliorare la comparabilità e la trasparenza dei prezzi degli ortofrutticoli elencati in tale allegato, è necessario aggiungere alcune disposizioni all’articolo 55 di tale regolamento delegato.
(2)Per tenere conto dell’evoluzione dei calibri rappresentativi, della presentazione degli ortofrutticoli sul mercato e della capacità di produzione degli Stati membri per alcuni ortofrutticoli, è necessario aggiornare l’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 sulla base delle informazioni disponibili più recenti. Data la loro importanza economica, è opportuno aggiungere alcuni prodotti all’elenco di tale allegato. Alcuni frutti dovrebbero essere rimossi da tale elenco in quanto non sono considerati rappresentativi del mercato dell’Unione nel suo complesso. Una nuova valutazione della capacità di produzione degli Stati membri ha richiesto anche un aggiornamento dell’elenco dei mercati rappresentativi.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/891.
(4)Dato che l’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2017/891 contiene nuovi mercati rappresentativi e nuovi prodotti, è opportuno concedere agli Stati membri tempo sufficiente per adeguare i sistemi di comunicazione. L’applicazione del presente regolamento delegato dovrebbe pertanto essere rinviata al 1o gennaio 2025,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2017/891 è così modificato:
1)all’articolo 55, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:
«Gli Stati membri comunicano soltanto i prezzi degli ortofrutticoli prodotti nel loro territorio. I prezzi riguardano gli ortofrutticoli convenzionali e non biologici destinati al consumo allo stato fresco.»;
2)l’allegato VI è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica dal 1o gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
Tratto da:
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