IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)La decisione del Consiglio (PESC) 2021/509 (1) istituisce uno strumento europeo per la pace (EPF) volto al finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell’Unione nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune per preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509, l’EPF deve essere utilizzato per finanziare misure di assistenza come le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.
(2)La strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea del 2016 fissa gli obiettivi di rafforzare la sicurezza e la difesa, di investire nella resilienza degli Stati e delle società a est dell’Unione, di elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi sulla base del diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.
(3)Il 21 marzo 2022 l’Unione ha approvato la bussola strategica con l’obiettivo di diventare un garante della sicurezza più forte e capace, anche mediante un maggiore ricorso all’EPF a sostegno delle capacità di difesa dei partner.
(4)Nelle sue conclusioni del 18 aprile 2024, il Consiglio europeo ha ribadito l’obiettivo dell’Unione di collaborare con tutti i partner della regione del Medio Oriente per evitare un ulteriore inasprimento delle tensioni, in particolare in Libano. Ha altresì sottolineato l’impegno dell’Unione a favore della stabilità del Libano. Nelle sue conclusioni del 27 giugno 2024, il Consiglio europeo ha espresso preoccupazione per l’aumento delle tensioni nella regione, in particolare lungo la linea blu, nonché per la crescente distruzione e lo sfollamento forzato di civili su entrambi i lati del confine israelo-libanese. Ha inoltre chiesto un ulteriore sostegno al rafforzamento del Libano, comprese le forze armate libanesi.
(5)Il 21 giugno 2024 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha ricevuto una richiesta dal Libano affinché l’Unione potenzi le capacità delle forze armate libanesi.
(6)Le misure di assistenza devono essere attuate tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509, in particolare il rispetto della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio (2), e in linea con le norme per l’esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell’EPF.
(7)Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.
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